Cassazione Penale, Sentenza n. 31682/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra due distinti blocchi di reati già giudicati separatamente: (i) ricettazione di autovetture, contraffazione di carta di circolazione, uso di falso mandato a vendere e circolazione con veicolo munito di targa non propria (sentenza del 15/01/1997, confermata il 16/10/1997, irrevocabile dal 13/03/1998; indicata come sub 3), e (ii) ricettazione di targhe, orologi, certificati di immatricolazione e patente, e detenzione di munizioni e arnesi atti allo scasso (sentenza del 25/01/2002, irrevocabile dal 20/04/2002; indicata come sub 4). L'istanza si fondava su elementi esterni indicativi di un progetto criminoso unitario (sovrapponibilità temporale, identità dei beni giuridici lesi, fine di lucro, e il già intervenuto riconoscimento di continuazione interna tra alcuni reati).
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Genova: non può essere riconosciuta la continuazione tra i reati sub 4) e la ricettazione indicata nella sentenza sub 3), perché i reati sub 4) sono stati tutti commessi entro il 30/07/1996, data antecedente al furto della vettura oggetto di una delle ricettazioni sub 3); alla data delle condotte sub 4) il presupposto materiale (il furto) di quella specifica ricettazione non era ancora avvenuto, per cui non poteva esservi un disegno criminoso unitario già compiutamente ideato. Per tale ragione manca il nesso di continuazione e, per trasitività, non può formarsi un collegamento con gli altri reati uniti in continuazione nella sentenza sub 3). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che consente il riconoscimento della continuazione tra più reati; richiede l'esistenza, al momento delle condotte anteriori, di un disegno criminoso unitario e coerente che colleghi le condotte.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione fra reati già giudicati separatamente è necessario dimostrare che il progetto criminoso unitario fosse già effettivamente ideato al tempo delle condotte anteriori; non è sufficiente una mera affinità di scopo o di beni colpiti.
- La verifica della sequenza temporale dei fatti è cruciale: se uno dei reati che dovrebbe rientrare nel medesimo disegno è stato realizzato successivamente rispetto agli altri, ciò può escludere la contemporanea ideazione del piano criminoso e quindi la continuazione.
- Se un giudicato (in sede di cognizione o in executivis) ha già escluso l'identità di disegno criminoso tra due reati, non è ammissibile poi collegare quei reati ad altri per formazione 'per trasitività' di una continuazione che il primo giudicato ha negato.
- Nelle impugnazioni è importante fornire una ricostruzione fattuale precisa e documentata (date, eventi precedenti e successivi, ruolo e consapevolezza dell'imputato) per provare l'esistenza di un disegno unitario; argomentazioni basate solo su analogie generiche rischiano di essere ritenute insufficienti.
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare le conclusioni e i rilievi già formulati nei precedenti giudicati di cognizione, valutando la questione della continuazione alla luce della temporalità e della concretezza dell'ideazione criminale.
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