Sentenza n. 14825/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'esecuzione di un accertamento tecnico di natura preventiva sulle condizioni di sanabilità edilizia e paesaggistica del compendio immobiliare sito in Roma, Via Flaminia n. 2161, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e al Parco di Veio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso diretto all’esecuzione di un accertamento tecnico di natura preventiva sulle condizioni di sanabilità edilizia e paesaggistica di un compendio immobiliare sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel Parco di Veio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per l’esecuzione di un accertamento tecnico di natura preventiva volto a verificare le condizioni di sanabilità edilizia e paesaggistica di un compendio immobiliare. Successivamente, con dichiarazione depositata in giudizio, il difensore ha rinunciato al ricorso. La rinuncia non è stata notificata alle amministrazioni resistenti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, pur non essendo stata rispettata la formalità della notificazione della rinuncia alle parti resistenti, la dichiarazione depositata costituisse un atto univoco, idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia non formalmente notificata può essere valutata dal giudice quale atto univoco dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse, consentendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancata notificazione della rinuncia al ricorso secondo le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. non impedisce al giudice di considerare la dichiarazione depositata come atto univoco dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando dagli atti successivi alla proposizione del ricorso emerge in modo univoco che il ricorrente non conserva più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche in assenza di una rituale rinuncia al ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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