Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha acquisito il certificato di morte dell'imputato (decesso il 10/06/2022) e ha ritenuto i reati estinti per intervenuta morte dell'imputato. Non emergendo dagli atti elementi tali da imporre un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito della morte dell'imputato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su un motivo: si deduceva il vizio motivazionale della Corte territoriale nell'escludere la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; in primo grado e in appello era stata applicata a carico dell'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di 6 anni di reclusione e €1.400 per plurime fattispecie di furto.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva applicato questa norma per determinare la pena inflitta all'imputato (6 anni e €1.400) per più furti; dal testo emerge solo l'uso della norma per la quantificazione della pena
cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso cause di proscioglimento previste da questa norma; tuttavia la Cassazione, essendo intervenuta la morte e l'estinzione del reato, non ha deciso sul merito della doglianza e ha annullato per estinzione
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue i reati e può determinare l'annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna: prima di decidere sul merito del ricorso la Corte verifica l'eventuale intervenuta estinzione.
- Se il ricorso è fondato su vizi di motivazione relativi a proscioglimenti (es. art. 129 c.p.p.), l'intervenuta estinzione per morte può rendere inammissibile o superfluo l'esame del motivo, con conseguente annullamento per estinzione anziché pronuncia sul proscioglimento.
- In presenza di notizia di decesso occorre acquisire e valutare il certificato di morte dagli atti processuali: l'accertamento formale del decesso è condizione per dichiarare l'estinzione del reato.
- Distinguere sempre tra proscioglimento per insussistenza del fatto o causa ostativa (art.129 c.p.p.) e estinzione del reato per causa sopravvenuta (decesso): gli effetti processuali e le possibili consequenze sono diversi.
- L'estinzione del reato per morte estingue la responsabilità penale; tuttavia vanno valutate separatamente eventuali questioni civili o patrimoniali correlate, che possono avere regole e decorrenze autonome.
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