Cassazione Civile, Ordinanza n. 09974/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'ufficio ha rettificato la rendita di un'unità immobiliare sita nel Comune di Sassoferrato, elevandola da euro 2.489,50, proposta dalla contribuente, a euro 3.830,00. La società ha impugnato l'atto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo corretto l'accertamento e assorbendo le altre questioni. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto amministrativo e tributario, sostenendo che l'avviso fosse carente perché non indicava gli elementi di fatto posti a base della maggiore rendita; 2) violazione delle norme catastali e dei regolamenti richiamati, lamentando che la rendita fosse stata determinata sulla base di parametri inappropriati, utilizzando immobili ubicati in comuni diversi e più floridi e senza considerare che Sassoferrato ricade in zona svantaggiata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non ha specificamente censurato la decisione di merito sul punto, limitandosi a riproporre un vizio dell'atto, e non ha contestato l'assorbimento dichiarato dal giudice di appello; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve censurare specificamente la decisione impugnata; non è sufficiente riproporre il vizio dell'atto amministrativo senza attaccare la statuizione del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla determinazione della rendita catastale.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla determinazione della rendita catastale.
art. 7 legge n. 121/2000
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 32 regolamento UE n. 1305/2013
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare i parametri utilizzati per la stima catastale e la mancata considerazione della zona svantaggiata.
regolamento CEE n. 268/75
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare i parametri utilizzati per la stima catastale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile limitarsi a riproporre un vizio dell'atto o un errore di merito senza censurare in modo specifico la statuizione della sentenza impugnata.
- Se il giudice di appello fonda la decisione su una ratio autonoma e assorbente, il ricorrente deve impugnarla espressamente; in mancanza, la censura resta inammissibile.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione di legge e del vizio di motivazione non può essere utilizzata per contestare il 'peso' attribuito dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, poiché la valutazione dell'attendibilità e concludenza del materiale istruttorio è riservata al merito.
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