Cassazione Penale, Sentenza n. 24237/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo l'intervenuta prescrizione dei reati: per quelli commessi il 23/08/2012 già prima della pronuncia della Corte d'appello e per quello del 11/10/2012 prima della scadenza del termine di impugnazione. Contesta inoltre il riconoscimento della recidiva, lamentando l'assenza di una verifica concreta sulla pericolosità dell'imputato e richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 28808 del 2019 sul tema della subvalenza della recidiva. Fa conto anche sul periodo di sospensione dei termini di prescrizione di anni 1 e giorni 62 per dichiarare estinti i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza circa la mancata verifica concreta della pericolosità dell'imputato sia estranea al devolutum, perché non era stata specificamente dedotta in appello. Quanto alla recidiva e al suo effetto sul calcolo della prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e l'art. 157, comma 3, cod. pen., affermando che la recidiva contestata e ritenuta in sentenza va conteggiata ai fini del termine di prescrizione anche se, nel confronto con le attenuanti generiche, è stata considerata subvalente o equivalente. Ne consegue che la prescrizione non è intervenuta: il reato di resistenza si prescriverà nel 2026 e gli illeciti di oltraggio partiranno da agosto 2022. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte interpreta il comma 3 nel senso che, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve essere tenuta in considerazione la recidiva contestata e ritenuta in sentenza; non rileva se la recidiva sia stata poi considerata subvalente nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
Richiamata solo per escludere la sua applicazione ai fini del tempo necessario a prescrivere (come previsto dall'art. 157, terzo comma).
Sez. U, sent. n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Precedente delle Sezioni Unite che conferma il principio secondo cui la recidiva influisce sul termine di prescrizione anche se subvalente rispetto alle attenuanti.
Sez. 2, sent. n. 4178 del 05/12/2018 (Amico)
Conferma l'orientamento sulla incompatibilità tra la regola di comparazione delle circostanze e la determinazione del termine prescrizionale quando sia contestata la recidiva.
Sez. 6, sent. n. 50995 del 09/07/2019 (Pastore)
Ulteriore precedenza giurisprudenziale che si allinea sull'applicazione della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla disciplina delle somme da versare alla Cassa delle ammende; qui usata per giustificare il versamento equitativo di euro 3.000 dovuto per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La recidiva contestata e ritenuta in sentenza va sempre conteggiata ai fini del computo del termine di prescrizione, anche se nel confronto con le attenuanti è stata considerata subvalente o equivalente.
- In cassazione non è ammissibile sollevare questioni non specificamente dedotte e sviluppate nel giudizio di merito; le doglianze estranee al devolutum sono inammissibili.
- Per contestare la recidiva con successo occorre che la questione sia stata sollevata e adeguatamente argomentata nel giudizio di merito; non è sufficiente richiamare orientamenti giurisprudenziali per la prima volta in cassazione.
- L'applicazione della recidiva può prolungare significativamente i termini di prescrizione: chi calcola la prescrizione deve verificare l'eventuale aumento di pena dovuto alla recidiva.
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando sussistono ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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