Cassazione Penale, Sentenza n. 27234/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che il reato è estinto per prescrizione. Di conseguenza la condanna impugnata è stata cancellata per estinzione del reato dovuta al decorso del termine di prescrizione; non sono stati disposti ulteriori provvedimenti di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava che il reato era estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: la prescrizione massima, determinata in relazione alla pena edittale prevista per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (pari a cinque anni), è maturata il 10 maggio 2022, in assenza di cause di sospensione o interruzione, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello del 16 maggio 2022. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado è rilevabile in sede di legittimità anche se non eccepita in appello, per evitare disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.
Norme richiamate
La pena edittale prevista per la contravvenzione aiuta a determinare il termine massimo di prescrizione; nella fattispecie la pena edittale è stata valutata come corrispondente a un termine prescrizionale massimo di cinque anni
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889
Principio affermato che la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado è rilevabile in sede di legittimità anche se non eccepita in appello, per evitare disparità di trattamento tra imputati
Principio di uguaglianza (richiamato)
Richiamato come criterio giustificativo per permettere la rilevazione della prescrizione in sede di legittimità quando la mancata declaratoria in appello ingenererebbe trattamento differenziato tra imputati
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata in relazione alla pena edittale applicabile: conoscere la pena massima è essenziale per determinare il termine prescrizionale
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di una sentenza di secondo grado, essa può essere rilevata in Cassazione anche se non eccepita in appello
- La mancata declaratoria della estinzione per prescrizione da parte del giudice d'appello non preclude la sua rilevabilità in sede di legittimità per motivi di parità di trattamento
- In caso di accertamento che la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- Difensori e parti dovrebbero verificare e, se opportuno, eccepire tempestivamente la prescrizione; tuttavia la Cassazione può operare anche d'ufficio sulla questione quando necessario per evitare ingiustizie
- Il giudice di merito (in particolare il giudice d'appello) dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando emergono elementi che lo impongono, per evitare che l'imputato subisca trattamenti difformi
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