Cassazione Penale, Ordinanza n. 36907/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 gennaio 2026. Con l'unico motivo hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 633 c.p. e violazione di legge. La Corte rileva che le censure ripropongono quelle già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, mirando invece a ottenere una diversa lettura del merito. Il testo non descrive ulteriormente i fatti materiali contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo delle doglianze d'appello e privo di una critica specifica alle ragioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte; ha inoltre rilevato che la motivazione d'appello aveva fornito una risposta specifica e approfondita alle censure. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, secondo quanto si ricava dalla statuizione complessiva, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. e violazione di legge, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risulta meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.
La decisione non interpreta gli elementi costitutivi dell'invasione di terreni o edifici: la censura relativa all'art. 633 c.p. è dichiarata inammissibile perché ripropone le doglianze d'appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce le censure già proposte in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e senza confutarle in fatto o in diritto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre una lettura alternativa del merito; le censure devono criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
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