Cassazione Penale, Sentenza n. 18386/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 07/04/2021 per violazione di norme processuali, denunciando la mancata notificazione all'interessato (e al suo difensore di fiducia) dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, con conseguente nullità assoluta degli atti processuali e dell'ordinanza conclusiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur essendo stata notificata l'udienza al difensore di fiducia, non risultava provata la notifica dell'avviso all'interessato; l'udienza del 7/4/2021 si è tenuta in sua assenza e senza che risultassero notizie certe del rinvio a lui e al difensore. Perciò è stata dichiarata la nullità assoluta degli atti ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p., con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
La norma individua ipotesi di nullità assoluta degli atti processuali; la Corte l'ha ritenuta applicabile per l'omessa notifica dell'avviso di udienza all'interessato, che compromette la regolarità del procedimento
Disposizione sulle conseguenze della nullità degli atti; impiegata per ritenere insanabile la nullità e conseguente annullamento dell'ordinanza
Cass. Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la nullità assoluta degli atti processuali comporta l'annullamento dell'atto decisorio che da essi deriva
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'interessato (anche se notificata al difensore) può integrare nullità assoluta degli atti se non risulta provata la ricezione dell'avviso da parte dell'interessato o del suo difensore, comportando l'annullamento dell'atto decisorio
- La Corte di Cassazione può verificare, nelle questioni processuali, anche i presupposti di fatto relativi alla notifica per decidere sulla sussistenza della nullità
- Per conservare efficacia difensiva, è necessario che tanto l'imputato/condannato quanto il suo difensore siano effettivamente messi in condizione di partecipare alle udienze: la prova della notifica (ricevute, PEC, raccomandate, attestazioni) è cruciale
- L'interesse a proporre ricorso in Cassazione persiste se resta una porzione di pena da eseguire: prima di dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, va verificata l'effettiva esecuzione della pena
- Esito pratico in situazioni analoghe: se sussiste nullità assoluta degli atti per mancata notifica, il giudice di legittimità può annullare l'atto impugnato e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo; per evitare ciò, parte resistente deve fornire prova certa e documentale delle notifiche
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