Cassazione Penale, Sentenza n. 23639/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arminio impugna il provvedimento con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto la prosecuzione del giudizio a suo carico per il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria. Denuncia abnormità funzionale e carenza di potere in concreto: il giudice avrebbe motivato il provvedimento (azione non prevista secondo la ricorrente), compromettendo l'imparzialità del futuro giudice del dibattimento; avrebbe formulato una "chiara ed evidente previsione di condanna" e ampliato la contestazione introducendo la prescrizione di "diete" non menzionata nel capo di imputazione; infine avrebbe inserito nel fascicolo del dibattimento contenuti di sommarie informazioni testimoniali in violazione degli artt. 511, 512 e 513 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, abbia natura di decreto (analogo al decreto che dispone il giudizio adottato dopo l'udienza preliminare) e che la legge non vieti la motivazione di tale decreto: la motivazione non determina di per sé pregiudizio per l'imparzialità del giudice del dibattimento, il quale non è vincolato dalle valutazioni del giudice che ha disposto il prosieguo. Non è stata riconosciuta abnormità né carenza di potere. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
"se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere"
La Corte interpreta il provvedimento terminale dell'"udienza filtro" come un decreto che dispone la prosecuzione del giudizio; la norma non prescrive la forma né esclude la motivazione del provvedimento
"la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto"
La distinzione tra ordinanza e decreto è rilevante perché per l'ordinanza la motivazione è prescritta a pena di nullità; la Corte conclude però che, in mancanza di indicazioni legislative, il provvedimento di cui all'art. 554-ter va qualificato come decreto
"ragionevole previsione di condanna"
Il parametro di devoluzione al giudice del dibattimento è lo stesso dell'udienza preliminare: il filtro valuta la "ragionevole previsione di condanna"; tale parametro è meno stringente rispetto alla prova richiesta al dibattimento
d.lgs. n. 150 del 2022 ("riforma Cartabia")
La riforma ha introdotto la disciplina dell'"udienza filtro" per i reati a citazione diretta, fondandone il modello sull'udienza preliminare e sul relativo decreto che dispone il giudizio
artt. 511-514, cod. proc. pen.
Norme sulla conoscenza e utilizzazione degli atti delle indagini preliminari: la Corte ricorda che il giudice del dibattimento non è vincolato dalle valutazioni del giudice dell'udienza filtro e deve osservare le ordinarie regole di lettura degli atti
Decreto che dispone il giudizio dopo l'udienza preliminare costituisce il modello linguistico-funzionale cui la Corte riferisce il provvedimento di cui all'art. 554-ter
Richiamato come parametro di giudizio del dibattimento: la prova richiesta al giudice del dibattimento è la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", diversa dal parametro usato per l'udienza filtro
Prevede la condanna alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione fissando la somma in 3.000 euro
Massime di principio
- I provvedimenti che dispongono la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, vanno qualificati come decreti analoghi a quelli dell'udienza preliminare e, pertanto, la loro motivazione non è obbligatoria ma nemmeno vietata
- La presenza di motivazione nel decreto di prosieguo non implica automaticamente parzialità o vincolo per il giudice del dibattimento: quest'ultimo non è vincolato dalle valutazioni del giudice della "udienza filtro" e applicherà il proprio più stringente parametro probatorio
- Lamentele di "abnormità funzionale" richiedono la prova che il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli o lo abbia fatto al di là di ogni ragionevole limite; critiche alla motivazione o al contenuto del provvedimento non sono di per sé sufficienti
- Se la motivazione del decreto contiene valutazioni o elementi ritenuti esorbitanti, la parte interessata può chiedere lo stralcio di tali contenuti nel fascicolo del dibattimento, anziché ottenere automaticamente l'annullamento del provvedimento
- La riforma del 2022 ha reso l'"udienza filtro" per i reati a citazione diretta funzionalmente sovrapponibile all'udienza preliminare: i relativi atti vanno interpretati alla luce di quel modello
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende; va valutata la fondatezza dell'impugnazione prima di proporre rimedi che possono esporre alla sanzione
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