Cassazione Civile, Ordinanza n. 21468/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte riunisce il ricorso per correzione al fascicolo del giudizio definito, accoglie l'istanza e corregge la sentenza n. 1001/2024 integrando il dispositivo con la formula "con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Maria Cipolla" dopo la statuizione sulle spese. Non vengono poste spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura speciale e della non individuabilità di una parte vittoriosa e soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Corte è investita di un ricorso per correzione di errore materiale proposto nell'ambito di un precedente giudizio di legittimità definito con sentenza che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una decisione della CTR. In quella sentenza era stata liquidata in favore della società vittoriosa la rifusione delle spese processuali, ma nel dispositivo non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore, benché tale richiesta fosse stata tempestivamente formulata nella memoria depositata per l'adunanza camerale. L'istanza di correzione è stata proposta dal difensore della società, che ha chiesto di integrare il dispositivo con l'esplicita distrazione in proprio favore. La controparte non ha svolto difese. La Corte richiama il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata, è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., e non mediante impugnazione ordinaria.
Norme richiamate
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l'omissione relativa alla distrazione delle spese quando la richiesta sia stata tempestivamente proposta.
Rientra nel procedimento di correzione dell'errore materiale utilizzabile per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La disciplina della distrazione delle spese è richiamata quale indice della compatibilità del rimedio correttivo con la tutela del difensore distrattario.
Consente la correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione in qualsiasi tempo, anche d'ufficio.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, se tempestivamente formulata dal difensore, integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i mezzi ordinari di impugnazione.
- La richiesta di distrazione non ha autonomia di domanda sostanziale tale da imporre un'impugnazione sul merito della decisione, potendo essere recuperata mediante correzione del dispositivo.
- Il procedimento di correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e può essere attivato o rilevato d'ufficio in ogni tempo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va disposta la liquidazione delle spese, poiché non è configurabile una vera soccombenza tra le parti.
Come è indicizzato
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