Cassazione Penale, Sentenza n. 34931/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo la mancanza di motivazione in relazione al terzo motivo di gravame, con il quale era stata chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della minima gravità del fatto, dell'atteggiamento collaborativo manifestato fin dall'udienza di convalida dell'arresto e dell'incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche per carenza assoluta di motivazione su quel punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli perché, nell'analisi delle risultanze processuali, valuti se riconoscere o meno le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. Le restanti statuizioni della sentenza di appello sono state confermate.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'art. 62-bis cod. pen. quale parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; ha ritenuto che la presenza di elementi favorevoli (minima gravità del fatto, collaborazione, incensuratezza) era stata dedotta in appello e che la Corte territoriale doveva esprimersi e motivare chiaramente l'accoglimento o il rigetto della richiesta. L'assenza di motivazione sul punto comporta annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a decidere e motivare espressamente su ogni motivo di gravame non rinunciato: la mancata valutazione costituisce vizio di motivazione sancibile in cassazione.
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere esaminata in concreto: elementi quali minima gravità, comportamento collaborativo e incensuratezza sono rilevanti e vanno valutati e ponderati nella motivazione.
- Se la motivazione manca totalmente su un punto decisivo (es. attenuanti generiche), la Cassazione annulla limitatamente a quel vizio e rinvia ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto, lasciando in piedi le altre statuizioni non viziati.
- La difesa dovrebbe chiaramente indicare e documentare in appello gli elementi che giustificano le attenuanti generiche e registrare eventuali rinunce parziali ai motivi, perché la Corte territoriale possa motivare adeguatamente ogni decisione.
- In casi simili, il rimedio più efficace in Cassazione è il motivo per omessa o insufficiente motivazione: va dimostrato che il motivo non è stato esaminato o che la motivazione non consente di comprendere le ragioni del rigetto.
- La Corte di merito può rigettare le attenuanti, ma deve farlo con motivazione che renda comprensibili le ragioni del rifiuto; altrimenti il giudizio è vulnerabile a cassazione limitata alla questione motivazionale.
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