Sentenza del 07/06/2017 n. 14086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2005, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa della S. s.r.l. e, per trasparenza, i redditi di partecipazione delle socie, recuperando a tassazione la parte di corrispettivo non dichiarata per un contratto scritto di fornitura continuativa di servizi di palestra stipulato con l’Associazione N. cultura e sport. La società sosteneva che il corrispettivo fosse stato ridotto; la CTR aveva ritenuto provata la modifica sulla base di verbali del consiglio direttivo dell’associazione. L’Agenzia ha denunciato, da un lato, la violazione delle regole sulla modifica del contratto e l’assenza di prova dell’effettiva riduzione dei pagamenti e, dall’altro, l’errata ripartizione dell’onere della prova, poiché spettava alla società documentare i minori incassi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, cassando la sentenza n. 6943 del 19 novembre 2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia e confermato l’accoglimento del ricorso dei contribuenti. I verbali potevano attestare la volontà di ridurre il corrispettivo, ma non provavano che la modifica fosse stata effettivamente eseguita né che l’associazione avesse pagato il canone inferiore. La prova dei pagamenti effettivamente ricevuti gravava sulla società, anche in ragione della vicinanza della prova; non spettava all’Amministrazione dimostrare tale circostanza. La causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione nel merito secondo questi principi e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha definito nel merito l’importo effettivamente dovuto.
Norme richiamate
non incombeva all'amministrazione finanziaria fornire la prova di tale ultima circostanza che gravava, invece, sulla ricorrente, la quale, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, ben avrebbe potuto produrre in giudizio adeguata documentazione dei versamenti ricevuti (come ricevute di accrediti bancari, copie di assegni, quietanze, ecc.).
Quando l’Amministrazione fonda la rettifica sul corrispettivo risultante dal contratto, spetta al contribuente che deduce una successiva riduzione dimostrare, con documenti relativi ai versamenti, che la modifica ha avuto effettiva esecuzione. La disponibilità più diretta delle prove dei pagamenti rileva nell’applicazione del principio di vicinanza della prova.
Massime di principio
- La prova che le parti abbiano manifestato la volontà di modificare un contratto non dimostra, da sola, che la modifica sia stata concretamente attuata: occorre provare anche l’esecuzione, per esempio documentando gli importi realmente pagati e ricevuti.
- Chi invoca una riduzione dei ricavi rispetto al corrispettivo risultante dal contratto deve fornire elementi documentali adeguati sui pagamenti effettivi, soprattutto quando tali documenti sono nella sua disponibilità.
- Nel riparto dell’onere probatorio tributario, la vicinanza della prova può attribuire rilievo alla possibilità concreta del contribuente di documentare i fatti che deduce; non è sufficiente contestare la pretesa fiscale senza provare i fatti specifici addotti a fondamento della contestazione.
- La cassazione con rinvio per nuova valutazione non equivale a una decisione definitiva sull’importo del tributo: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando il principio di riparto dell’onere della prova indicato dalla Cassazione.
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