Cassazione Penale, Ordinanza n. 11553/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto concorrente nel trasporto di sostanza stupefacente sequestrata. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure non individuavano reali profili di illogicità della motivazione, ma si risolvevano in una critica alla ricostruzione fattuale. La Corte territoriale aveva infatti motivato il concorso dell'imputato evidenziando che egli aveva messo a disposizione la propria autovettura per il trasporto e viaggiava su un veicolo che fungeva da staffetta di quello che trasportava la droga; tale dato era desunto in modo non implausibile dal rinvenimento, nei veicoli coinvolti, di due ricetrasmettitori radio della stessa marca e modello, sintonizzati sulla medesima frequenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero la motivazione della sentenza impugnata, ma tendessero a contestare la ricostruzione del fatto, già sorretta da argomentazioni logiche e immuni da censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le censure sul vizio di motivazione e sulla valutazione degli indizi non sono ammissibili quando si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto alla motivazione logica e coerente della sentenza di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il ricorso per cassazione può dedurre vizio di motivazione, ma non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti già apprezzati in modo logicamente congruo dai giudici di merito.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se la sentenza impugnata presenti reali profili di illogicità o carenza argomentativa; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- La censura sull'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria non può risolversi in un merito alternativo della vicenda, se la decisione di appello ha fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La partecipazione al trasporto di stupefacenti può essere desunta da elementi fattuali convergenti, quali la messa a disposizione del veicolo e il ruolo di staffetta, quando tali dati siano sorretti da un compendio indiziario logicamente compatibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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