Cassazione Penale, Sentenza n. 7070/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo: censura della ritenuta recidiva ex art. 99 cod. pen. per carenza di motivazione circa la maggiore pericolosità sociale del ricorrente. Si contestava che la Corte di appello abbia applicato la recidiva richiamando solo l'esistenza di precedenti e considerazioni teleologiche sulla condotta (es. finalità di eludere l'arresto), senza valutare compiutamente e motivatamente la maggiore riprovevolezza e la aumentata pericolosità sociale necessarie per l'aumento di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa alla ritenuta recidiva e, se del caso, al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone adeguata motivazione (anche implicita ma riconoscibile) quando si applica o si esclude la recidiva, e ha ritenuto insufficiente la motivazione resa dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
Si tratta della disciplina della recidiva facoltativa: la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda adeguata motivazione che evidenzi la maggiore riprovevolezza della condotta e l'aumentata pericolosità sociale dell'autore; l'assenza di tale motivazione comporta annullamento.
art. 81, quarto comma, cod. pen.
Richiamato in relazione ai vincoli di determinazione della pena una volta applicata la recidiva (minimi di aumento); la Corte ha osservato che l'applicazione immotivata della recidiva ha influenzato il trattamento sanzionatorio.
Riferimento ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato in sede di merito (reati unificati in continuazione); la decisione sulla recidiva riguardava l'aumento di pena conseguente a tali condanne.
Giurisprudenza Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 (Duse) e Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 (Franco)
Richiamati i principi consolidati: l'obbligo motivazionale del giudice sull'applicazione della recidiva può essere assolto anche implicitamente, ma deve comunque consentire di risalire alla valutazione della riprovevolezza e della pericolosità sociale; detta motivazione è indispensabile sia per affermare sia per escludere la recidiva.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione che colleghi i precedenti e la condotta attuale a una maggiore riprovevolezza e a un'aumentata pericolosità sociale; motivazioni meramente descrittive dei precedenti non sono sufficienti.
- La motivazione può essere implicita ma deve essere riconoscibile: il giudice deve indicare elementi che giustifichino il salto in peius della valutazione sanzionatoria.
- Se il giudice di merito applica la recidiva senza adeguata motivazione, la Cassazione annullerà quella parte della decisione e rinvierà per un nuovo esame, con possibile ricalcolo della pena.
- L'uso di argomentazioni teleologiche non pertinenti (es. finalità di eludere l'arresto) non può sostituire la valutazione richiesta ai fini della recidiva; la rilevanza deve essere esplicitamente collegata ai presupposti dell'art. 99.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe sollevare specifiche censure sulla carenza motivazionale circa la pericolosità sociale, richiedendo alla Cassazione l'annullamento per mancata motivazione e il rinvio per nuova valutazione.
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