Cassazione Penale, Ordinanza n. 01395/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo inoltre che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non risultano ulteriori statuizioni di merito nel testo fornito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 22/09/2023. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi: il primo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la decisione impugnata risultava conforme a un precedente "concordato"; il secondo lamentava il mancato rilievo della prescrizione, ma la Corte ha rilevato che, alla data della pronuncia, il termine di prescrizione per il reato contestato non era ancora decorso. Il testo non consente di ricostruire ulteriori dettagli fattuali sulla condotta contestata, se non che il reato richiamato è quello di cui all'art. 337 c.p.
Norme richiamate
La Corte lo richiama solo per escludere che, alla data della decisione impugnata, fosse già decorso il termine di prescrizione del reato.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa ritenersi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi dedotti sono manifestamente infondati, specie se la sentenza impugnata è conforme all'accordo processuale richiamato dalla decisione di merito.
- La prescrizione non può essere utilmente dedotta in cassazione quando, alla data della pronuncia impugnata, il termine estintivo non era ancora maturato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una causa non colpevole dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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