Cassazione Penale, Ordinanza n. 04844/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo due censure: con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il decorso del tempo e la pretesa occasionalità della condotta avrebbero dovuto condurre all'applicazione dell'istituto; con il secondo motivo contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, assumendo che la valutazione discrezionale della corte territoriale fosse viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva escluso correttamente uno dei presupposti della particolare tenuità del fatto, valorizzando la non abitualità della condotta in modo esente da vizi logici e giuridici, anche alla luce di precedenti reati della stessa indole. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo perché il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità era stato motivato in modo congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamati dall'art. 58 della l. n. 689/1981, tenendo conto della pluralità dei reati, di un precedente beneficio già fruito e della successiva commissione di ulteriori reati della stessa indole. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perché mancava un presupposto applicativo, in particolare la non abitualità della condotta.
Utilizzato come criterio di valutazione per il diniego della pena sostitutiva, con riferimento alla personalità del condannato, alla pluralità dei reati e alla finalità rieducativa.
Richiamato quale disposizione che impone di applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella decisione sulla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando risultino reati della stessa indole che escludano la non abitualità della condotta; il mero decorso del tempo, da solo, non integra un elemento sufficiente a imporne il riconoscimento.
- Il ricorrente che invochi l'art. 131-bis c.p. deve indicare un concreto indicatore positivo di occasionalità della condotta, non essendo sufficiente una deduzione generica del "tempo silente".
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è legittimo se il giudice di merito motiva discrezionalmente sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e in relazione alla personalità del condannato, alla recidivante trasgressività e all'inidoneità della misura a favorire la rieducazione.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure mirano soltanto a una diversa valutazione di merito senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
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