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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26190/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre lavoratrici, infermiere professionali appartenenti al personale sanitario, avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità giornaliera prevista per il lavoro turnista dall’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995 anche per il giorno di riposo successivo al turno notturno di 12 ore (giorno di "smonto"). I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che quel giorno non fosse un ordinario riposo settimanale ma un riposo compensativo, funzionale al recupero della maggiore penosità della prestazione notturna. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 22 l. n. 724/1994, dell’art. 3 d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 44 del c.c.n.l., sostenendo che, non essendo superate le 36 ore settimanali, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma doveva essere considerato un secondo giorno di riposo settimanale/non lavorato; ha inoltre richiamato la disciplina dell’orario su cinque giorni e precedenti decisioni di merito e di legittimità sul sabato non lavorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del giorno successivo al turno notturno di 12 ore come riposo compensativo, evidenziando che l’indennità di turno prevista dall’art. 44, comma 3, c.c.n.l. è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro turnista e spetta anche quando il riposo sia programmato per consentire il recupero psico-fisico dopo una prestazione giornaliera particolarmente intensa e non solo quando sia stato superato l’orario settimanale di 36 ore. La Corte ha distinto questa ipotesi da quella del sabato non lavorato, che deriva semplicemente dalla ripartizione dell’orario settimanale su cinque giorni. Non sono state liquidate spese in favore delle intimate, rimaste contumaci in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la distribuzione dell’orario su cinque giorni comporterebbe due giorni di non lavoro, non decisiva nel caso concreto

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    invocato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell’orario di lavoro

  • art. 2109 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del riposo e dell’orario di lavoro

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995

    "L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"

    la disposizione riconosce l’indennità giornaliera al personale turnista e la esclude nei giorni di assenza, salvo quando l’assenza coincida con un riposo compensativo funzionale al recupero della maggiore gravosità della prestazione

  • art. 41 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999

    richiamato insieme all’art. 44 e all’art. 25 del c.c.n.l. 2004 nel quadro della disciplina collettiva applicabile

  • art. 25 c.c.n.l. Comparto Sanità 19.4.2004

    richiamato insieme alle altre fonti collettive come parte della disciplina dell’indennità per particolari condizioni di lavoro

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999, come integrato dall’art. 5 c.c.n.l. 10.4.2008

    "La previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"

    la previsione del riposo per il recupero psico-fisico orienta l’interpretazione verso la natura compensativa del giorno di smonto dopo il turno notturno

  • art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016/2018

    indicato come testo che riproduce sostanzialmente la disciplina dell’art. 44, comma 3, senza modifiche significative

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    richiamato nel dispositivo finale per il regime del contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente ulteriore specificazione

Massime di principio

  • Nel comparto sanità, l’indennità giornaliera per il lavoro turnista spetta anche per il giorno non lavorato successivo a un turno notturno prolungato quando quel riposo sia predisposto per il recupero psico-fisico del dipendente e costituisca riposo compensativo.
  • La nozione di riposo compensativo non coincide necessariamente con il recupero di ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale: può derivare anche dalla maggiore intensità e gravosità della singola prestazione lavorativa, specie se svolta in turnazione notturna.
  • Per distinguere il riposo compensativo dal semplice giorno di non lavoro occorre guardare alla funzione organizzativa e compensativa del riposo, non alla sola circostanza che l’orario settimanale complessivo non superi le 36 ore.
  • La disciplina del sabato non lavorato, quando dipende dalla ripartizione dell’orario settimanale su cinque giorni, è concettualmente diversa dal giorno di riposo concesso a ristoro di una prestazione giornaliera più gravosa; i precedenti sul "sesto giorno" non sono automaticamente estensibili al giorno di smonto dopo il turno notturno.

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