Cassazione Penale, Ordinanza n. 13900/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non deducibile in cassazione poiché volto a contestare apprezzamenti di merito sul dosaggio della pena e sulla valutazione delle circostanze attenuanti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/02/2024 deducendo un solo motivo, articolato come vizio motivazionale. La censura investiva il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in regime di prevalenza sulla recidiva contestata ex art. 69 c.p., nonché il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché inerente a profili di merito sul trattamento punitivo, già sorretti da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato i precedenti penali e la personalità del reo per negare la prevalenza delle attenuanti generiche e aveva escluso l'attenuante del danno patrimoniale per la non irrilevanza del pregiudizio cagionato.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base dei precedenti penali e della personalità dell'imputato, se la motivazione sul punto è congrua e non illogica.
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti/recidiva è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, qui esclusi.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa quando il danno cagionato non sia irrilevante.
Massime di principio
- Le censure che investono esclusivamente la valutazione delle circostanze attenuanti, il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e la quantificazione del trattamento sanzionatorio sono, di regola, questioni di merito e non sono deducibili in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulla sua personalità, purché il giudice dia conto in modo non apparente delle ragioni della decisione.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio economico cagionato sia ritenuto non irrilevante sulla base di una valutazione motivata.
- Quando il ricorso si limita a contestare apprezzamenti discrezionali del giudice di merito senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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