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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13900/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non deducibile in cassazione poiché volto a contestare apprezzamenti di merito sul dosaggio della pena e sulla valutazione delle circostanze attenuanti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/02/2024 deducendo un solo motivo, articolato come vizio motivazionale. La censura investiva il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in regime di prevalenza sulla recidiva contestata ex art. 69 c.p., nonché il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché inerente a profili di merito sul trattamento punitivo, già sorretti da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato i precedenti penali e la personalità del reo per negare la prevalenza delle attenuanti generiche e aveva escluso l'attenuante del danno patrimoniale per la non irrilevanza del pregiudizio cagionato.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base dei precedenti penali e della personalità dell'imputato, se la motivazione sul punto è congrua e non illogica.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti/recidiva è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, qui esclusi.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa quando il danno cagionato non sia irrilevante.

Massime di principio

  • Le censure che investono esclusivamente la valutazione delle circostanze attenuanti, il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e la quantificazione del trattamento sanzionatorio sono, di regola, questioni di merito e non sono deducibili in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulla sua personalità, purché il giudice dia conto in modo non apparente delle ragioni della decisione.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio economico cagionato sia ritenuto non irrilevante sulla base di una valutazione motivata.
  • Quando il ricorso si limita a contestare apprezzamenti discrezionali del giudice di merito senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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