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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33006/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Dopo un primo rigetto della domanda da parte della Corte d'appello, la decisione era stata cassata con rinvio. In sede di rinvio la Corte d'appello di Brescia aveva confermato l'accoglimento della domanda e liquidato un indennizzo di euro 1.920,00, ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di riassunzione. Il ricorrente ha censurato tale decreto con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. per omessa liquidazione delle spese della fase di opposizione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese di lite nonostante l'assenza dei presupposti di legge, ritenendo erroneamente configurabile una reciproca soccombenza per il solo parziale accoglimento della domanda. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva liquidato le spese del solo giudizio di cassazione, omettendo quelle della fase precedente comprensiva dell'opposizione. Ha inoltre rilevato che la compensazione delle spese era stata disposta in assenza dei presupposti dell'art. 92 c.p.c., perché il mero accoglimento, anche parziale, di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    violazione degli artt. 91 c.p.c.. e 385 c.p.c.

    disciplina la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la sua violazione è ravvisata nell'omessa liquidazione e nell'erronea compensazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    ammette la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti

    la compensazione delle spese è eccezionale e richiede i presupposti tassativi indicati dalla norma

  • art. 385 c.p.c.

    violazione degli artt. 91 c.p.c. e 385 c.p.c.

    norma richiamata in relazione alla regolazione delle spese nel giudizio di cassazione e nel rinvio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione di legge

  • Sezioni Unite 31/10/2022 n. 32061

    l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non possa dar luogo a reciproca soccombenza

    il parziale accoglimento di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza; la compensazione può essere giustificata solo nei limiti e alle condizioni dell'art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve provvedere espressamente alla liquidazione delle spese di tutte le fasi del processo rilevanti, senza omettere quelle relative alle fasi precedenti richiamate dalla cassazione.
  • La compensazione totale o parziale delle spese di lite è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e richiede una motivazione conforme ai presupposti dell'art. 92 c.p.c.
  • Il mero parziale accoglimento di una domanda proposta in un unico capo non configura reciproca soccombenza; la soccombenza reciproca presuppone domande contrapposte o più capi autonomi di domanda.
  • Quando una parte risulta vittoriosa sulla domanda principale, non può essere condannata alle spese in favore della controparte per il solo fatto che l'accoglimento sia stato quantitativamente inferiore alle richieste.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione anche nella regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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