Sentenza n. 14602/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, in parte qua, della Disposizione del Direttore Generale della CONSOB del 27 dicembre 2024, n. 95/24, con cui è stato disposto l’ “ESITO DELLO SCRUTINIO PER VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI 1A PER L'ANNO 2020” nella parte in cui la dott.ssa Russo non è stata collocata nei primi 19 posti in graduatoria, senza conseguire la promozione alla qualifica superiore; del Verbale n. 9 del 30 settembre 2024 della Giunta di scrutinio, nella parte relativa alla valutazione della dott.ssa Russo; del Verbale n. 18 del 19 dicembre 2024, con cui la Giunta di scrutinio indica l’elenco dei dipendenti per cui dispone la promozione a funzionario di 1a, nella parte in cui non è previsto il nominativo della dott.ssa Russo; nonché, ove occorrer possa, della Delibera n. 21916 del 23 giugno 2021 con cui sono stati rideterminati i posti destinati ad avanzamenti alla qualifica di funzionario di 1a per l’anno 2020; della Delibera n. 23110 del 14 maggio 2024 con cui è stata nominata la Giunta di scrutinio; della Nota della Divisione Amministrazione della CONSOB del 17 luglio 2024 con cui è stato trasmesso alla Giunta di scrutinio l'elenco dei dipendenti con la qualifica di funzionario di 2a candidati per l’avanzamento alla qualifica di funzionario di 1a per l’anno 2020, unitamente ai rispettivi rapporti valutativi per gli anni 2018 e 2019; del Verbale n. 1 del 19 dicembre 2024 con cui la Giunta dà avvio ai lavori di scrutinio per la carriera direttiva per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020, nonché dei relativi allegati, tra cui l'Allegato 3 sui “criteri e fattori per lo scrutinio per valutazione comparativa alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020”; di tutti gli altri verbali della Giunta di scrutinio ove lesivi degli interessi della dott.ssa Russo; del Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859, del 4 dicembre 2002, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto, in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa Russo; nonché per la condanna della CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA all’adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione della dott.ssa Russo e, ove ritenuta meritevole, a disporne la promozione ora per allora con conseguente ricostruzione della carriera agli effetti giuridici ed economici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito dello scrutinio comparativo per la promozione alla qualifica di funzionario di prima qualifica per l’anno 2020, con collocazione della ricorrente al 27° posto e mancata promozione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al 27° posto con 90,35 punti, mentre erano stati promossi i primi 19 candidati e l’ultimo promosso aveva conseguito 91,103 punti, ha dedotto tre motivi. Con i primi due ha contestato la mancata attribuzione di punteggio per il sub-criterio relativo alle funzioni di coordinamento di altro personale, lamentando violazione del regolamento del personale CONSOB e dei criteri di valutazione, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza. In particolare, il rapporto valutativo del 2019 attestava che la candidata aveva istruito e coordinato per alcuni mesi due risorse con qualifica di coadiutore, mentre il verbale della Giunta aveva qualificato come assenti le funzioni di coordinamento nel biennio di riferimento. La ricorrente ha inoltre dedotto la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ai quali era stato attribuito un punto per attività di coordinamento ritenute analoghe. Con il terzo motivo ha censurato l’attribuzione di 7 punti, anziché 8, per il sub-criterio relativo alla capacità di organizzazione dei compiti e all’efficienza nello svolgimento delle mansioni, sostenendo che a candidati in situazioni analoghe erano stati attribuiti 8 punti.
La decisione
Il TAR ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che il rapporto valutativo del 2019 faceva esplicito riferimento non solo all’istruzione, ma anche al coordinamento di due risorse, sicché il giudizio della Giunta sull’assenza di funzioni di coordinamento non era suffragato dalla documentazione ed era viziato da difetto di istruttoria e motivazione. La Giunta non aveva predeterminato né una durata minima delle funzioni di coordinamento rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio, né una gerarchia tra diverse forme di coordinamento; inoltre, aveva attribuito un punto a un altro candidato per attività di coordinamento limitata a una sola annualità e riferita ad alcuni procedimenti, senza che emergessero specifiche ragioni distintive idonee a giustificare il diverso trattamento. Il TAR ha escluso che la CONSOB potesse integrare in giudizio la motivazione dell’atto, osservando comunque che le giustificazioni prospettate erano contraddette dalla documentazione e dal confronto con il candidato indicato come tertium comparationis. Il terzo motivo è stato respinto: le valutazioni comparative sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento o palese disparità di trattamento. Nel caso concreto, i candidati comparati avevano svolto attività diverse o non oggettivamente analoghe, e non era consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella della Giunta. L’accoglimento dei primi due motivi ha superato la prova di resistenza, poiché anche un incremento minimo di un punto avrebbe potuto consentire alla ricorrente di raggiungere una posizione utile. Il TAR ha quindi imposto alla Giunta di rinnovare la valutazione limitatamente al sub-criterio relativo alle funzioni di coordinamento, considerando gli elementi del rapporto valutativo del 2019 pretermessi, attribuendo il sub-punteggio previsto e fornendo adeguata motivazione, salva la discrezionalità amministrativa nella riedizione del potere. CONSOB è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite; le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 53, comma 1, e 54, comma 1, lett. a), Regolamento del personale CONSOB
“Le promozioni alla qualifica di primo funzionario sono disposte dalla Giunta di scrutinio [...] all’esito dello scrutinio per valutazione comparativa” e la Giunta determina preliminarmente criteri e fattori di valutazione.
Le promozioni devono essere disposte mediante valutazione comparativa sulla base di criteri e fattori predeterminati dalla Giunta, riferiti alle categorie di titoli indicate dal regolamento.
art. 55, comma 2, Regolamento del personale CONSOB
La Giunta di scrutinio è nominata annualmente dalla Commissione ed è composta dal Direttore Generale, che la presiede, e da non meno di quattro dipendenti con qualifica non inferiore a direttore principale.
La disposizione individua la composizione dell’organo competente allo scrutinio comparativo.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza rilevano nella valutazione comparativa dei candidati e impongono coerenza tra documentazione istruttoria, criteri predeterminati e giudizio finale.
L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare il giudizio comparativo considerando gli elementi documentali rilevanti.
Massime di principio
- In una procedura di scrutinio comparativo, il giudizio dell’amministrazione è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando qualifica come assente un’attività espressamente attestata nella documentazione valutativa posta a base dello scrutinio.
- Quando i criteri di valutazione non stabiliscono una durata minima delle funzioni di coordinamento né distinguono tra diverse forme di coordinamento, l’amministrazione non può introdurre ex post tali limitazioni per giustificare la mancata attribuzione del punteggio.
- Il confronto tra candidati può evidenziare una disparità di trattamento quando a un candidato è attribuito un punteggio per un’attività di coordinamento limitata e non connotata da specificità particolari, mentre a un altro candidato, in situazione documentata come analoga, non è attribuito alcun punteggio.
- Nelle valutazioni comparative l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il giudice può sindacarle soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- L’accoglimento della censura valutativa consente di superare la prova di resistenza quando anche il minimo incremento di punteggio astrattamente conseguibile potrebbe collocare il candidato in posizione utile per la promozione.
- In caso di annullamento parziale del giudizio comparativo, il giudice deve lasciare salva la discrezionalità dell’amministrazione e imporre la riedizione della valutazione limitatamente al parametro illegittimamente esaminato, con considerazione degli elementi istruttori pretermessi e adeguata motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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