Cassazione Penale, Ordinanza n. 36453/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/05/2024. Dal testo emerge che il primo motivo lamentava, in modo assertivo, la mancanza di motivazione della decisione di merito, senza tuttavia confrontarsi con il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, che aveva indicato gli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità. Il secondo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, sostenendo l'assenza di concessione delle attenuanti generiche; il ricorso è stato ritenuto inconferente sul punto perché le attenuanti generiche risultavano invece già concesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo del requisito di specificità, perché non si misurava con la motivazione della sentenza impugnata ma si limitava a un rilievo generico e meramente assertivo sulla pretesa mancanza di motivazione. Ha ritenuto il secondo motivo inconferente, poiché la sentenza di appello aveva già concesso le attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Richiamato solo indirettamente dalla censura sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi di prova; la Corte evidenzia che il motivo non si confronta con il percorso logico probatorio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi e con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata; una critica meramente assertiva sulla "mancanza di motivazione" è inidonea a soddisfare il requisito di specificità.
- È inammissibile il motivo che non censuri realmente la decisione impugnata, ma si fondi su un presupposto fattuale smentito dagli atti, come la contestazione di un beneficio sanzionatorio in realtà già riconosciuto dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente.
Come è indicizzato
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