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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18939 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ricevuto un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, fondato su differenze inventariali positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Dopo aver presentato un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, non conclusasi con un accordo, la contribuente aveva dichiarato di aderire integralmente all'accertamento ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto. Aveva però effettuato il pagamento oltre il termine di 60 giorni e non aveva versato l'IRES, ritenendo di poter compensare il maggior imponibile accertato con perdite fiscali pregresse. La società ha quindi contestato la cartella, sostenendo che l'acquiescenza fosse comunque perfezionabile dopo la precedente istanza di adesione, che il pagamento tardivo fosse ammissibile e che le perdite potessero essere utilizzate per neutralizzare l'IRES dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della cartella. Ha stabilito che la preventiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione impedisce di accedere successivamente all'acquiescenza agevolata prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, poiché i due istituti sono alternativi e l'acquiescenza presuppone la rinuncia a presentare l'istanza di adesione. In ogni caso, il pagamento oltre il termine di 60 giorni avrebbe comunque impedito il perfezionamento dell'acquiescenza. Le censure relative all'utilizzo delle perdite sono state dichiarate inammissibili, anche perché la decisione era sostenuta da un'autonoma ragione già ritenuta fondata; inoltre, la compensazione avrebbe richiesto una specifica istanza e il rispetto delle modalità previste dalla legge. È stata confermata la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    L'istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione del termine per impugnare l'atto di accertamento.

    L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo e negoziale che consente al contribuente di tentare un accordo con l'Amministrazione. La presentazione dell'istanza non costituisce acquiescenza e, in caso di mancato accordo, conserva la possibilità di impugnare l'accertamento entro il termine prorogato.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15

    La riduzione delle sanzioni è prevista se il contribuente rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo e a formulare istanza di accertamento con adesione.

    L'acquiescenza è alternativa all'accertamento con adesione e richiede una rinuncia tempestiva sia al ricorso sia all'istanza di adesione. La preventiva presentazione dell'istanza di adesione impedisce di beneficiare successivamente dell'acquiescenza agevolata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 2

    Disciplina la definizione agevolata delle sanzioni, istituto distinto e alternativo rispetto all'accertamento con adesione e all'acquiescenza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 84

    Riconosce, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge, la possibilità di utilizzare le perdite fiscali per ridurre il reddito imponibile. Nel caso esaminato, tale facoltà non poteva essere esercitata mediante una semplice indicazione nella dichiarazione successiva, senza la specifica istanza e il rispetto delle modalità procedurali richieste.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Gli istituti dell'accertamento con adesione, dell'acquiescenza e della definizione agevolata delle sanzioni sono strumenti alternativi: la scelta o l'attivazione di uno può precludere l'accesso agli altri.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non equivale ad accettazione dell'accertamento, ma impedisce successivamente di invocare l'acquiescenza agevolata prevista dall'art. 15.
  • Per ottenere i benefici dell'acquiescenza è necessario rispettare integralmente il termine di pagamento previsto dalla legge; un pagamento tardivo non consente, di regola, di mantenere la riduzione delle sanzioni.
  • La compensazione del maggior reddito accertato con perdite fiscali pregresse non opera automaticamente: deve essere richiesta con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
  • Le questioni relative alla determinazione dell'imponibile e all'utilizzo delle perdite devono essere contestate tempestivamente contro l'avviso di accertamento; una volta divenuto definitivo, non possono normalmente essere rimesse in discussione impugnando soltanto la cartella.
  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, è necessario contestarle tutte in modo efficace: l'infondatezza di una ragione sufficiente a sostenere la decisione può rendere irrilevanti o inammissibili le censure contro le altre.
  • Un motivo di ricorso per omessa valutazione delle difese deve indicare con precisione quali deduzioni siano state trascurate, in quale atto siano state formulate e perché siano decisive; allegazioni generiche possono condurre all'inammissibilità.

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