Cassazione Penale, Ordinanza n. 20817/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non scrutinabili i primi due motivi perché nuovi rispetto all'appello e i successivi due perché aspecifici e privi di confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una persona condannata in appello per occupazione abusiva di immobile, con contestazione degli artt. 633 e 639 c.p. La ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di invasione di terreni o edifici; (2) ulteriore vizio motivazionale sulla medesima questione; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché introducevano questioni non specificamente dedotte con l'appello; ha ritenuto i motivi terzo e quarto inammissibili per aspecificità, poiché non si confrontavano criticamente con la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto valorizzando la protrazione dell'occupazione per tre anni e la gravità della condotta.
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice dell'occupazione abusiva/invasione di edifici; i motivi di ricorso che la riguardavano sono stati dichiarati inammissibili perché non specificamente dedotti in appello.
Richiamato insieme all'art. 633 c.p. nei motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito della relativa doglianza perché nuova rispetto all'appello.
La Corte ribadisce che lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo se il pericolo di danno grave alla persona sia attuale, transitorio, inevitabile e sussista per tutto il tempo della condotta; non può essere invocato per reperire stabilmente un alloggio.
La causa di non punibilità è esclusa quando la motivazione dia conto della non tenuità dell'offesa, nel caso di specie desunta dalla durata pluriennale dell'occupazione abusiva e dalla gravità del fatto.
art. 2 Cost.
Richiamato nel principio sullo stato di necessità, per affermare che il pericolo può riguardare anche la compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali della persona.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non dedotta con l'appello e non rilevabile d'ufficio, poiché tali punti della decisione restano sottratti al sindacato di legittimità in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta in modo critico ed effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'abusiva occupazione di un immobile può essere scriminata dallo stato di necessità solo se il pericolo di danno grave alla persona è attuale e transitorio e ricorrono per tutta la durata della condotta assoluta necessità della stessa e inevitabilità del pericolo; la scriminante non è utilizzabile per soddisfare in via definitiva un bisogno abitativo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. è legittimo negare la particolare tenuità del fatto quando la motivazione valorizzi elementi sintomatici di gravità dell'offesa, come la protrazione per un significativo arco temporale della condotta illecita.
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