Cassazione Penale, Ordinanza n. 21984/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. I tre motivi deducevano violazione di legge, difetto di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, con specifico riferimento alla testimonianza della madre dell'imputato. La difesa sosteneva, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione della rilevanza delle fonti di prova, ritenendo che alcune circostanze trascurate o ritenute irrilevanti avrebbero potuto incidere sull'esito della decisione. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la prova asseritamente decisiva non aveva i requisiti di decisività richiesti dall'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una diversa lettura dei dati processuali e in un differente giudizio sulla rilevanza delle prove, operazione preclusa alla Cassazione. Ha inoltre condiviso l'iter argomentativo del giudice di merito, che aveva valutato come irrilevanti la testimonianza della madre dell'imputato e la confessione scritta del fratello intervenuta a distanza di dieci anni dal fatto, a fronte di un quadro probatorio ritenuto univoco, fondato in particolare sulle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La prova è decisiva solo se, confrontata con la motivazione impugnata, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia oppure se, non assunta o non valutata, incide sulla struttura portante della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso giudizio di attendibilità e rilevanza delle prove, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ricorre solo quando la prova omessa avrebbe con certezza potuto determinare una decisione diversa oppure quando la sua mancata acquisizione abbia inciso sulla tenuta strutturale della motivazione; non sono sufficienti mere incongruenze o profili marginali.
- Una motivazione di merito immune da vizi logici e sorretta da un quadro probatorio ritenuto univoco resiste alle censure di legittimità se il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi di prova.
- La mera prospettazione di fonti dichiarative favorevoli, specie se tardive o comunque non idonee a scalfire il nucleo probatorio valorizzato dai giudici di merito, non integra di per sé il requisito della decisività della prova omessa o non valutata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →