Cassazione Penale, Sentenza n. 10073/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura custodiale (custodia in carcere) con gli arresti domiciliari. Il ricorrente era indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (inizialmente con ruolo di promotore/organizzatore poi escluso), numerosi episodi di cessione di stupefacenti e la coltivazione di 110 piante di cannabis. L'impugnazione deduceva: (i) carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale valutato il presunto mutamento di vita e la presa di distanza dal gruppo; (ii) violazione degli artt. 127, 309 e 178 c.p.p. per il rigetto della richiesta di partecipazione all'udienza camerale e per il mancato interrogatorio del G.I.P. prima della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato preliminarmente l'inefficacia della rinuncia formulata dal solo difensore senza procura speciale. Sul merito formale: il primo motivo è stato ritenuto generico e non capace di contestare le valutazioni del Tribunale (mancanza di novità e scarsa rilevanza del mutamento di abitudini). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la richiesta di partecipazione all'udienza è stata tardiva e l'audizione a distanza è comunque avvenuta; la richiesta di interrogatorio preliminare era generica e non idonea a impedire il rigetto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulle garanzie del diritto di difesa e della partecipazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione concreta perché la richiesta di partecipazione all'udienza era tardiva e l'intervento difensivo è stato comunque possibile mediante audizione a distanza
Disciplina delle udienze camerali; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda tardiva di partecipazione e ha reputato sufficiente l'audizione a distanza effettuata
Riguarda l'interrogatorio dell'imputato/indagato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di essere interrogato prima della decisione cautelare era generica e dunque non impediva il rigetto dell'istanza cautelare
art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176) e successive proroghe (art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105 e art.16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228)
Norme emergenziali che disciplinano lo svolgimento del procedimento a distanza e procedure semplificate: il procedimento si è svolto secondo tali disposizioni e la Corte ne ha fatto utilizzo per valutare la regolarità dell'istruttoria e dell'audizione a distanza
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014 (Preiti), Rv. 262276
Principio consolidato secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal solo difensore è inefficace se non è espressa dall'interessato o da procuratore speciale: la Corte ha richiamato tale precedente per dichiarare inefficace la rinuncia prodotta dal difensore senza procura speciale
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione deve essere manifestata dall'interessato o da un procuratore speciale: la sola dichiarazione del difensore priva di speciale procura è inefficace.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari è necessario produrre elementi nuovi e specifici; deduzioni generiche sul "cambiamento di vita" o sulla "presa di distanza" sono spesso insufficienti se non supportate da elementi probatori concreti e recenti.
- Le richieste tardive di partecipazione a udienze camerali possono essere respinte: l'onere di tempestività e specificità delle istanze processuali è rilevante.
- L'audizione a distanza, se regolarmente effettuata secondo le norme applicabili, può soddisfare le esigenze di partecipazione e difesa e rendere non rilevante la mancata presenza fisica.
- La richiesta di essere ascoltati/interrogati prima di una decisione cautelare deve essere formulata in modo specifico e motivato; richieste generiche non impediscono l'adozione del provvedimento cautelare.
- In sede di impugnazione in cassazione è necessario articolare motivi non generici e strettamente conformi ai profili di legittimità previste; motivi vaghi o meramente assertivi sono destinati a essere dichiarati inammissibili o infondati.
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