Cassazione Penale, Ordinanza n. 24129/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del primo motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e per la totale genericità e ripetitività del secondo motivo, qualificato come meramente apparente. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti. Deduce, con il primo motivo, l'insufficienza del riconoscimento fotografico operato nei suoi confronti; con il secondo motivo propone censure ritenute dalla Corte di cassazione del tutto generiche e ripetitive, quindi solo apparenti. Nel provvedimento impugnato si richiamava, peraltro, la ritenuta incontestabilità del riconoscimento effettuato dal gioielliere e la mancata contestazione, già in appello, del collegamento tra l'utilizzazione della tessera magnetica in gioielleria e quella avvenuta presso il bancomat.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e confrontarsi con la sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare in modo chiaro e argomentato gli errori della decisione, non essendo sufficienti censure generiche, ripetitive o meramente apparenti.
- La contestazione dell'apprezzamento probatorio è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione di doglianze già disattese senza misurarsi con gli argomenti decisivi posti a base della decisione.
- La mancata contestazione, nei gradi di merito, di un dato decisivo valorizzato nella motivazione può essere richiamata per escludere la specificità della censura proposta in cassazione.
Come è indicizzato
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