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Sentenza

Sentenza del 15/12/2021 n. 40216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D. SGR Spa chiedeva gli interessi di mora per il ritardato pagamento di un rimborso IVA 2008: l'ufficio aveva disposto il rimborso il 9/12/2010 ma il concessionario lo aveva materialmente pagato il 25/01/2011 (ritardo rispetto al termine di 20 giorni previsto dal D.M. 28/12/1993, n. 567, art. 20). L'impugnazione contro il diniego del concessionario era stata accolta in primo e secondo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione del D.M. n. 567/1993, art. 20, comma 5, sulla decorrenza degli interessi in caso di ritardo nell'erogazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, in caso di ritardato rimborso IVA, gli interessi di mora spettano fino al pagamento effettivo salvo, per il periodo complessivo, il termine massimo di 60 giorni; la decorrenza degli interessi va computata dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, se la richiesta è rivolta all'ufficio, dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio stesso. La Corte ha ritenuto che la normativa regolamentare (D.M. n. 309/2003 che ha introdotto il comma 4-bis e il termine operativo di 20 giorni) abbia natura meramente procedurale e non derogatoria della disciplina di legge che fissa il termine di mora. Ha inoltre escluso l'eccezione riguardante la carenza di fondi del concessionario, perché quest'argomento non era stato discusso in sede di merito e non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione. Pertanto la sentenza di merito è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20

    "4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso ...\n4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4.\n5. Sui crediti di cui è chiesto il rimborso, non erogati 'nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lett. a)' per carenza dei fondi disponibili, competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti d'imposta ..."

    La norma regolamentare definisce termini procedurali (20 giorni) per l'erogazione ma non modifica la decorrenza della mora stabilita dalla legge: il comma 5 conferma che il limite massimo di 60 giorni previsto dalla legge resta rilevante per l'interesse.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a

    "la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente"

    La legge fissa il termine di 60 giorni rilevante ai fini della decorrenza della mora (nella versione ratione temporis applicabile al caso) e determina l'elemento da cui decorrono gli interessi (dalla richiesta al concessionario o dalla disposizione dell'ufficio).

  • D.M. 10 ottobre 2003, n. 309, art. 1 (modifica art. 20 D.M. n. 567/1993)

    Ha introdotto e distinto il comma 4-bis (erogazione entro 20 giorni per disposizioni d'ufficio) ma la Cassazione ha ritenuto che tale modifica abbia carattere meramente procedurale e non possa derogare alla disciplina di legge sulla decorrenza della mora.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14

    "La disposizione... si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015"

    Il decreto legislativo ha effettivamente modificato il principio normativo rendendo esplicito che per i rimborsi a partire dal 1/1/2015 la decorrenza degli interessi è differente (20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio), ma tale modifica non è applicabile ai rimborsi precedenti al 2015.

  • D.M. 15 febbraio 1979

    Riferimento normativo storico sulla disciplina dei rimborsi infrannuali; la Corte distingue la disciplina dei rimborsi infrannuali rispetto alla disciplina dei crediti d'imposta e alla decorrenza della mora qui in discussione.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA anteriori alla riforma applicabile dal 1/1/2015, la decorrenza degli interessi di mora va computata dalla data della richiesta presentata direttamente al concessionario o, se la richiesta è fatta all'ufficio, dalla data della disposizione/comunicazione di pagamento dell'ufficio.
  • Le disposizioni regolamentari che prevedono termini operativi (es. 20 giorni per l'erogazione) hanno natura procedurale interna e non possono, in assenza di esplicita previsione legislativa, derogare alla disciplina di legge che fissa i termini di mora (es. i 60 giorni previsti dalla L. 413/1991 nel testo ratione temporis).
  • La riforma legislativa (D.Lgs. n. 175/2014) ha modificato l'assetto e la decorrenza degli interessi ma la sua efficacia è limitata temporalmente (rimborsi erogati dal 1/1/2015 in poi); per rimborsi anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  • L'onere di allegare e provare circostanze fattuali esimenti (es. inesistenza di fondi del concessionario) grava sulla parte che le invoca; eccezioni di fatto non discusse nei gradi di merito non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
  • In contenziosi simili, anche se l'ufficio dispone il rimborso, il contribuente non ha automaticamente diritto agli interessi dal termine breve (20 giorni) se la legge applicabile stabilisce una diversa decorrenza; va sempre verificata la normativa vigente ratione temporis.

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