Cassazione Penale, Sentenza n. 15139/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A e C e aveva confermato la condanna per i capi D (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione) ed E (bancarotta fraudolenta documentale). Il ricorso contestava: (1) l'accertamento dell'elemento oggettivo del reato al capo D, ritenendo l'atto dispositvo non idoneo a depauperare il patrimonio (anche per la revocabilità e per la circostanza che il corrispettivo risultava accollato su mutuo), (2) l'accertamento del dolo (sostenendo che il reato richiederebbe dolo generico e che mancavano indici di fraudolenza), (3) la prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale al capo E e la mancata derubricazione a bancarotta semplice/documentale ex art. 217, comma 2, e (4) la mancata o illogica motivazione sul bilanciamento tra l'attenuante ex art. 62, n.6 cod. pen. e l'aggravante per continuazione fallimentare dopo la declaratoria di prescrizione di alcuni capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato le valutazioni di merito: i capi A) e C) erano stati dichiarati estinti per prescrizione in appello; i capi D) ed E) sono stato ritenuti integrati e le condanne conseguenti sono state confermate. La sentenza di appello, che aveva rideterminato la pena riconoscendo continuazione tra i reati e sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (artt. 53 e 56-bis legge n. 689/1981), è stata ritenuta corretta. La Cassazione ha motivato: (i) l'atto di vendita compiuto mediante accollo non liberatorio era idoneo ex ante a depauperare il patrimonio e a mettere a rischio la garanzia dei creditori, ancorché suscettibile di revocatoria; (ii) il dolo richiesto per la bancarotta patrimoniale è di tipo generico e risultava integrato; (iii) l'occultamento/omessa consegna delle scritture contabili consentiva di desumere il dolo specifico necessario per la bancarotta documentale; (iv) il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 216, comma 1, n. 1 (bancarotta fraudolenta per distrazione)
Il reato è qualificato come reato di pericolo concreto rispetto alla garanzia dei creditori; la condotta distrattiva va valutata ex ante e può essere integrata anche da atti revocabili se, al momento della loro compiuta efficacia, hanno determinato l'uscita del bene dal patrimonio e quindi un concreto rischio per i creditori (es. vendita con accollo non liberatorio a soggetto collegato che non paga il saldo).
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 216, comma 1, n. 2 (bancarotta fraudolenta documentale)
Per l'occultamento o distruzione delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; tale intento può essere desunto dalle circostanze complessive (es. tenuta regolare in anni precedenti e successiva omissione o tardiva consegna delle scritture rilevanti).
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 217, comma 2
Norma sulla bancarotta semplice/documentale (ipotesi meno grave). Il giudice ha ritenuto che le condizioni fattuali e il dolo specifico giustificassero l'imputazione più grave ex art. 216 n.2 piuttosto che la derubricazione ex art. 217 comma 2.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 223
Richiamata in relazione alle fattispecie di bancarotta per l'indicazione delle norme sanzionatorie e della disciplina applicabile alle condotte contestate.
Circostanza attenuante specifica richiamata nelle valutazioni di merito; la Corte ha effettuato il bilanciamento con l'aggravante per continuazione fallimentare e ne ha giudicato l'effetto nei limiti del potere discrezionale del giudice.
Codice Penale - art. 81, secondo comma
Applicato per la determinazione della continuazione tra reati e per la conseguente determinazione della pena complessiva.
Legge n. 689/1981 - artt. 53 e 56-bis
Norme richiamate per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, misura adottata dalla Corte d'appello nella sua decisione.
Codice di Procedura Penale - art. 606 (motivi di impugnazione in cassazione)
Articolo evocato dal ricorrente per censurare motivazioni e applicazioni di legge; la Cassazione ha ritenuto le censure infondate o inammissibili.
Codice di Procedura Penale - artt. 192 e 533 (motivi e motivazione)
Richiamati in ordine alla presunta carenza di motivazione o mancato esame di memorie; la Corte ha confermato che il giudizio di merito è adeguatamente motivato a livello richiesto per la revisione di legittimità.
Massime di principio
- Una vendita di beni sociali compiuta mediante accollo non liberatorio può integrare la bancarotta per distrazione se, al momento dell'operazione, l'atto è idoneo ex ante a ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori (anche se l'atto è successivamente revocabile in sede concorsuale).
- La revocabilità dell'atto traslativo (azione revocatoria) non esclude la possibilità che l'atto abbia già prodotto un concreto depauperamento del patrimonio e, dunque, la rilevanza penale: l'efficacia iniziale dell'atto può avere comunque determinato il pericolo per i creditori.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo è del tipo generico: è sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali, senza bisogno di provare la consapevolezza dello stato di insolvenza o l'intento specifico di danneggiare i creditori.
- Per la bancarotta documentale fraudolenta è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; tale intento può essere desunto dalla condotta complessiva (es. omissioni, tardiva consegna o sottrazione delle scritture, comportamento ostativo alla ricostruzione della vita sociale).
- La valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è esercizio di merito soggetto a ampia discrezionalità: la Cassazione non interviene se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Nella valutazione della pericolosità di atti dispositivi si deve operare un giudizio ex ante sulla idoneità dell'atto a pregiudicare la garanzia dei creditori, anche ricorrendo agli "indici di fraudolenza" consolidati dalla giurisprudenza (collegamenti tra parti, mancato corrispettivo effettivo, tempistica, coincidenza con stato di decozione/insolvenza).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15064/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15065/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15067/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15068/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15069/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15071/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →