Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23076/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per la ritenuta colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, travisamento dei fatti e omessa considerazione di elementi di prova e di difesa, soprattutto in relazione al contributo causale asseritamente prestato dall'imputata alla bancarotta distrattiva. Con il secondo motivo ha ribadito doglianze analoghe, ancora centrando la censura sul contributo causale della ricorrente alla bancarotta distrattiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure non denunciavano realmente un travisamento della prova o un vizio di motivazione nei limiti consentiti in sede di legittimità, ma proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione del merito non consentita.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata a supporto della condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole dell'impugnazione.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    Richiamata per affermare che non integra valido motivo di ricorso per cassazione la mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, se non accompagnata da effettive censure di legittimità sul travisamento della prova o sulla motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il vizio di motivazione e il travisamento della prova devono essere dedotti con censure effettive e specifiche, idonee a evidenziare un errore del ragionamento decisorio, non con una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Quando il ricorso si limita a prospettare un diverso apprezzamento del contributo causale dell'imputato ai fatti contestati, senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.