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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14314/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP del 7/6/2021 che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta per euro 19.929.815,61 e, in caso di infruttuosità, per equivalente fino a euro 6.221.566,00. Al ricorrente erano attribuiti i reati, provvisoriamente, di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, autoriciclaggio, bancarotta e truffa. I motivi di ricorso in Cassazione erano: 1) violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e motivazione apparente, per aver fondato il sequestro sulle dichiarazioni (non corroborate) del coindagato Piccinini Luca; si contestava inoltre l'entità dei contratti attribuiti al ricorrente (7 vs 55). 2) motivazione apparente per mancata risposta all'eccezione che il GIP avesse aderito acriticamente alla richiesta del PM e per aver copiato le argomentazioni del PM/GIP in ordine al periculum e all'entità del profitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in parte generici e in parte non consentiti. Ha confermato che l'ordinanza impugnata non presenta violazioni di legge e ha motivazione adeguata: le dichiarazioni di Piccinini erano corroborate da riscontri oggettivi (informativa della Guardia di finanza del 19/05/2019, file excel estrapolati dagli archivi di Bruni Paolo che consentivano di verificare i contratti sottoscritti), dalle sommarie informazioni di terzi (Ercolani, Pezzi, Sidoti) e da attività intercettativa che mostrava l'organizzazione di incontri e la diffusione di istruzioni ai leader regionali, tra cui il ricorrente. La Corte ha inoltre precisato che l'autonoma valutazione del Tribunale del riesame non è sempre richiesta se non nei casi di provvedimenti 'inaudita altera parte' e che comunque il Tribunale aveva esaminato e motivato il compendio indiziario e la sussistenza del periculum e della quantificazione del profitto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del coindagato erano valide ai fini del sequestro perché corredate da riscontri esterni (informativa della GdF e documenti contabili) come richiesto dall'art. 192 c.p.p.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La Corte ha spiegato che l'obbligo di autonoma valutazione del giudice di riesame è previsto con riguardo ai provvedimenti adottati 'inaudita altera parte'; per gli altri provvedimenti cautelari si possono censurare principalmente i vizi della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità totale del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso principalmente per questioni di diritto: errori di legge o vizi gravissimi della motivazione; il sindacato sul merito indiziario è limitato.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore/coindagato possono essere utilizzate per disporre il sequestro solo se sono corroborate da riscontri esterni e oggettivi (documenti, liste contratti, riscontri investigativi).
  • Le censure generiche o non specificamente fondate non soddisfano i requisiti di ammissibilità in Cassazione e possono determinare la condanna per spese e sanzione pecuniaria per ricorso proposto con colpa.
  • L'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice di riesame è più stringente per i provvedimenti adottati 'inaudita altera parte'; per altri provvedimenti la Corte richiede comunque motivazione chiara e completa ma non una nuova attività istruttoria.
  • Per opporsi efficacemente a un sequestro preventivo è utile dimostrare l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori o indicare elementi concreti che smentiscano la partecipazione e la consapevolezza del presunto profitto.

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