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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27626/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari di Brindisi aveva applicato all'imputato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fossero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso che lamenti l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in tal caso la Corte provvede con ordinanza de plano all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento, nel cui ambito è intervenuta la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è richiamato per affermare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile quando deduce l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    individua le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, la cui omessa valutazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro il patteggiamento nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nel caso ritenuto dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non è deducibile, nei limiti considerati dalla Corte, la censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando ciò si traduca in una richiesta incompatibile con la struttura del rito concordato.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla determinazione della pena, se non si confronta con i limiti di impugnazione propri del patteggiamento, può condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diversa esclusione, al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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