Cassazione Civile, Ordinanza n. 11933/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato limitatamente alla "Quota B" del trattamento, ritenendo che per tale quota non dovesse applicarsi il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. Secondo l'istituto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto abrogato tacitamente il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, mentre tale limite sarebbe ancora compatibile con la disciplina successiva relativa alla Quota B. Il controricorrente ha anche chiesto il rinvio alla Corte costituzionale, sostenendo l'illegittimità della previsione del tetto pensionabile.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito un precedente recente secondo cui, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della Quota B non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Il limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla disciplina successiva, perché la fissazione di un tetto è considerata coessenziale al sistema speciale dei lavoratori dello spettacolo e funzionale a bilanciare gli interessi costituzionali coinvolti e la sostenibilità del sistema previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in Cassazione la violazione di legge sostanziale.
art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971
Prevede il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; il limite continua ad applicarsi anche alla Quota B della pensione.
art. 13, lett. a) del d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota A del trattamento pensionistico, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1993.
art. 13, lett. b) del d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota B del trattamento pensionistico, riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993.
art. 3 del d.lgs. n. 182 del 1997
Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina successiva; la Corte esclude che abbia abrogato il massimale pensionabile.
art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997
La Corte esclude che la norma sia incompatibile con il precedente limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile.
art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997
È richiamato come modifica recente dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, senza eliminare il massimale.
art. 2, comma 4, lett. a), della l. n. 106 del 2022
Richiamato solo a sostegno della specialità del lavoro nello spettacolo e delle misure di sostegno collegate.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche al calcolo della Quota B della pensione, salvo abrogazione espressa o incompatibilità normativa effettiva, che nel caso non ricorre.
- La disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo va interpretata in modo da bilanciare la tutela della categoria con l'esigenza di sostenibilità del sistema previdenziale generale e con la finalità di contenimento della spesa pubblica.
- La suddivisione del trattamento pensionistico in Quota A e Quota B comporta criteri di calcolo diversi, ma non implica automaticamente la disapplicazione di limiti già previsti dal precedente assetto normativo speciale.
- La richiesta di sindacato di costituzionalità non è fondata quando la previsione del massimale si inserisce in un complessivo sistema favorevole alla categoria e risponde a un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionali.
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