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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11933/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato limitatamente alla "Quota B" del trattamento, ritenendo che per tale quota non dovesse applicarsi il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. Secondo l'istituto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto abrogato tacitamente il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, mentre tale limite sarebbe ancora compatibile con la disciplina successiva relativa alla Quota B. Il controricorrente ha anche chiesto il rinvio alla Corte costituzionale, sostenendo l'illegittimità della previsione del tetto pensionabile.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito un precedente recente secondo cui, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della Quota B non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Il limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla disciplina successiva, perché la fissazione di un tetto è considerata coessenziale al sistema speciale dei lavoratori dello spettacolo e funzionale a bilanciare gli interessi costituzionali coinvolti e la sostenibilità del sistema previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche al calcolo della Quota B della pensione, salvo abrogazione espressa o incompatibilità normativa effettiva, che nel caso non ricorre.
  • La disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo va interpretata in modo da bilanciare la tutela della categoria con l'esigenza di sostenibilità del sistema previdenziale generale e con la finalità di contenimento della spesa pubblica.
  • La suddivisione del trattamento pensionistico in Quota A e Quota B comporta criteri di calcolo diversi, ma non implica automaticamente la disapplicazione di limiti già previsti dal precedente assetto normativo speciale.
  • La richiesta di sindacato di costituzionalità non è fondata quando la previsione del massimale si inserisce in un complessivo sistema favorevole alla categoria e risponde a un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionali.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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