Cassazione Civile, Ordinanza n. 09423/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell’atto di rinuncia al ricorso depositato dall’istituto di credito e dell’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. Richiamato l’art. 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società in liquidazione e dei suoi garanti personali. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto. In appello, i garanti hanno sostenuto, con un unico motivo articolato in due censure, che il giudice di primo grado avesse erroneamente escluso l’esistenza di un fido di fatto nonostante gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, e che avesse altresì condannato gli appellanti al pagamento degli interessi dalla data della domanda monitoria benché il decreto ingiuntivo fosse stato revocato. La Corte d’appello, rilevata la non rilevabilità d’ufficio della nullità del fido come nullità di protezione, la possibilità di provare il contratto di apertura di credito anche per presunzioni e facta concludentia, nonché la possibile significatività dello scoperto consentito dalla banca quale espressione della volontà di concedere un fido, ha inoltre accertato l’usurarietà dei rapporti e ha accolto l’appello, rigettando la domanda dell’istituto di credito nei confronti dei garanti. In cassazione, l’istituto di credito ha proposto ricorso con tre motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; i controricorrenti hanno accettato la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte provvede alla declaratoria di estinzione e può compensare le spese di lite.
- La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso quando il processo si estingue per rinuncia accettata.
Come è indicizzato
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