Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10307/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 3, mesi 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione ai reati contestati nel capo di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 129 e 426 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che non sussistessero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte ha ritenuto però che il ricorso fosse costruito su censure non consentite avverso la decisione emessa ex art. 599-bis c.p.p., poiché non attinenti alla formazione del consenso, all'adesione del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione sia ammissibile solo se investe la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della decisione difforme rispetto a quanto concordato; poiché tali censure non erano state formulate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza richiamata è quella resa a seguito di concordato in appello; contro di essa il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi specifici relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    È stata dedotta la violazione della norma che impone il proscioglimento immediato quando risulti evidente una causa di non punibilità o l'insussistenza del fatto, ma la censura non è stata ritenuta deducibile nel caso di specie.

  • art. 426 c.p.p.

    È stata invocata insieme all'art. 129 c.p.p. per sostenere la carenza dei presupposti del proscioglimento, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché il ricorso era inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze inerenti alla validità del consenso prestato dalle parti, al consenso del pubblico ministero o alla divergenza tra l'accordo raggiunto e il contenuto della decisione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il concordato in appello per sollecitare un nuovo giudizio di merito sui presupposti del proscioglimento o per rimettere in discussione l'assetto sanzionatorio concordato, salvo il caso di illegalità della pena.
  • Il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, che, una volta recepito nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato mediante un ricorso fondato su motivi estranei ai limiti legali di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare, in presenza di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.