Cassazione Penale, Sentenza n. 10410/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verificare l'uso di sostanze stupefacenti (fatto avvenuto il 7/3/2018 a Solofra). La difesa ha dedotto: (i) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 187 c. 2-bis e 3 cod. strada, sostenendo che non sarebbe stata rispettata la sequenza normativa per richiedere il prelievo in struttura sanitaria (gli agenti avrebbero potuto utilizzare apparecchiatura portatile in dotazione); (ii) vizio di motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere che l'imputato fosse sotto l'effetto di stupefacenti, cioè mancata indicazione dei ragionevoli motivi che avrebbero giustificato la richiesta degli accertamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna in tutti i suoi aspetti. Ha ritenuto insostenibile la richiesta di revisione del compendio probatorio già valutato in maniera conforme dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello). I giudici di merito avevano motivato adeguatamente la decisione based on elementi fattuali: occhi arrossati, euforia alternata a eccitazione e sconforto, movimenti ampi, loquacità, pupille molto dilatate, il rifiuto a sottoporsi a controlli e il rinvenimento di 0,3 g di hashish. È stato anche rilevato che gli operanti erano privi di apparecchiature in dotazione e quindi legittimamente hanno richiesto il trasferimento presso struttura sanitaria. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza che distingue tra accertamenti non invasivi (per i quali non è richiesta una sintomatologia sospetta) e il prelievo di campioni biologici (per i quali è necessaria la sintomatologia che induce il sospetto). A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza del 28 febbraio 2023.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui il reato di rifiuto previsto dal comma 7 si configura quando il conducente si rifiuta di sottoporsi a uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4. Per gli accertamenti non invasivi (prove qualitative e test con apparecchi portatili) non è richiesto che sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione; la sintomatologia è invece necessaria per procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie.
Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento delle somme a titolo di ammenda e spese in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità
sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011 (Valerio); sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013 (Argentieri); sez. 2 n. 37295 del 12/6/2019; sez. 4 n. 24914 del 19/2/2019 (Russo); sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012
Richiamate per confermare i principi secondo cui la Corte di Cassazione non riesamina la valutazione del merito dei fatti già compiuta in modo congruo e logico dai giudici di merito, e per precisare l'ambito applicativo degli accertamenti non invasivi e del reato di rifiuto.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette censure che, nella sostanza, chiedano una rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzati con motivazione congrua e non contraddittoria dai giudici di merito, specie quando le sentenze dei due gradi sono conformi.
- Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici (art. 187, comma 7) si integra anche se si rifiuta un accertamento non invasivo previsto dai commi 2, 2-bis, 3 o 4; non è necessario che vi sia una preliminare sintomatologia per legittimare tali accertamenti non invasivi.
- La richiesta di accompagnamento del conducente presso una struttura sanitaria per prelievo di campioni biologici è legittima quando gli operanti risultino privi di apparecchiature idonee o in presenza di rifiuto del conducente; per il prelievo biologico in sede sanitaria è invece richiesta una sintomatologia che giustifichi il sospetto.
- Il rinvenimento di sostanza stupefacente anche in modica quantità, unito a segni clinici (occhi arrossati, pupille dilatate, alterazioni comportamentali) e al rifiuto di sottoporsi ai controlli, costituisce elemento rafforzativo dei "ragionevoli motivi" per procedere agli accertamenti e legittima la condanna per rifiuto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere imposte al ricorrente le spese processuali e somme a titolo di ammenda (Cassa delle ammende), salvo ragioni di esonero non ravvisate.
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