Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza che aveva applicato la pena ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p.: si lamentava che la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. fosse stata formulata dal difensore senza procura speciale e in assenza dell'imputato; quindi si deduceva violazione di norme processuali e nullità del provvedimento
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dagli atti e dal verbale risultasse la presenza dell'imputato e che la richiesta fosse stata avanzata da difensori muniti di procura speciale per tutti gli imputati; inoltre è emerso che l'imputato era presente (con brevi allontanamenti documentati) e che il difensore aveva depositato in udienza la somma di euro 1.000 quale risarcimento, circostanza che ha contribuito all'applicazione delle attenuanti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la richiesta formulata dal difensore di fiducia privo di procura speciale se l'imputato è presente e non obietta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; resta confermata l'applicazione della pena (mesi otto di reclusione) pronunciata dal GIP
Norme richiamate
Consente la richiesta di applicazione della pena; la Corte ha ritenuto che tale richiesta possa essere legittimamente avanzata dal difensore di fiducia anche se privo di procura speciale, purché l'imputato sia presente e non sollevi eccezioni
Norma collegata alle formalità dell'applicazione della pena su richiesta; citata come base normativa per l'applicazione della pena e compatibile con la procedura utilizzata quando sussistono le condizioni richieste
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 8492/2011; Sez. U, n. 9977/2008)
Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011; Sez. U, n. 9977 del 2008
Principio consolidato secondo cui è legittima la richiesta di applicazione della pena da parte del difensore di fiducia privo di procura speciale quando l'imputato è presente e non obietta
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può essere valida anche se il difensore non dispone di procura speciale, a condizione che l'imputato sia presente e non sollevi eccezioni
- La presenza dell'imputato deve risultare dal verbale o dalla sentenza: brevi allontanamenti documentati non impediscono la validità della richiesta se la presenza e il consenso risultano dagli atti
- La mancata produzione della procura speciale non è automaticamente causa di nullità quando la volontà dell'imputato risulti manifesta e non contestata
- Il deposito in udienza di somme a titolo risarcitorio può influire sull'applicazione e sulla determinazione delle attenuanti e rafforza la posizione favorevole dell'imputato
- Per evitare rischi processuali è comunque raccomandabile che il difensore abbia procura speciale e che il consenso dell'imputato sia annotato esplicitamente nel verbale
- In sede di impugnazione è necessario che il ricorrente dimostri in modo documentale l'errore; l'assenza di riscontri probatori nei verbali o nella sentenza rende il ricorso difficilmente fondato
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