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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22527/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria (31/10/2023) che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del G.I.P. di Palmi, ha applicato misure cautelari: arresti domiciliari per Fabio Cananzi, divieto di dimora in Ponte Vecchio di Gioia Tauro per Massimo Cananzi e divieto di dimora nella stessa località per Domenico Stanganelli. Il G.I.P. aveva inizialmente escluso la procedibilità del reato di furto di materiale inerte (contestato a tutti e tre) per mancanza di querela; il Tribunale ha ritenuto procedibile il reato perché in udienza di appello il pubblico ministero ha depositato una querela sopravvenuta, valutata tempestiva e ammissibile. I ricorrenti deducono: (1) carenza di motivazione su come siano stati utilizzati atti prodotti dopo il deposito dell'appello; (2) violazione di legge per aver trascurato nuovi elementi difensivi che avrebbero escluso esigenze cautelari attuali (in particolare la non attualità del pericolo di recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi congiunti dei tre indagati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse adeguatamente motivato l'ammissione della querela depositata in udienza (valutandone tempestività, mancata lesione dei diritti difensivi e compatibilità con il perimetro devoluto in appello) e che la valutazione del pericolo di recidiva fosse adeguata, fondata sulla vicinanza temporale di un analogo furto commesso due mesi prima e sui precedenti penali di Stanganelli. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è disposto l'invio per estratto al pubblico ministero per immediata esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Usato per censurare la presunta mancanza di motivazione; la Corte osserva che il Tribunale ha fornito motivazione sufficiente e motivazione autonoma sull'ammissione di atti nuovi in appello e dunque la doglianza è generica e infondata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per presunta inosservanza di legge nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che la censura in Cassazione deve evidenziare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità, non una diversa rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte la applica nei termini indicati, non avendo riscontrato colpa determinante dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.2 n.3854/2021; Sez.U n.18339/2004 Donelli; Sez.U n.15403/2023 Galati; Sez.4 n.18795/2017; Sez.4 n.34270/2007; Sez.3 n.17395/2023)

    Riferimenti giurisprudenziali indicati nell'ordinanza impugnata (Rv. 282687; Rv. 227357; Rv. 286155; Rv. 269884; Rv. 236945; Rv. 284556)

    La Corte utilizza tali precedenti per confermare: (i) i criteri di ammissibilità della produzione di documenti in sede di appello cautelare e la limitata devolutività del giudizio; (ii) i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e di prova; (iii) i requisiti di specificità delle censure in Cassazione.

Massime di principio

  • Documenti prodotti successivamente al deposito dell'atto di appello possono essere ritenuti ammissibili se depositati in udienza, non tardivi, non ledono i diritti di difesa e rientrano nel perimetro conoscitivo del giudice d'appello, specie nel processo cautelare dalla natura limitatamente devolutiva.
  • La querela sopravvenuta può rendere procedibile il reato anche se originariamente il G.I.P. l'aveva ritenuto non procedibile, purché la querela sia tempestivamente e regolarmente prodotta e valutata ammissibile dal giudice d'appello.
  • In Cassazione non è consentito un riesame libero della valutazione dei fatti o della prova: le doglianze devono mirare a violazioni di norme di diritto o alla manifesta illogicità della motivazione; le richieste di diversa valutazione delle circostanze sono inammissibili.
  • Il pericolo di recidiva, requisito per le misure cautelari, deve essere attuale e concreto; la vicinanza temporale di condotte simili e precedenti penali specifici possono legittimamente fondare la valutazione del rischio di reiterazione.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche: è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o che non si confrontano con le ragioni espresse dal giudice di merito sono inammissibili.

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