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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01748/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due fideiussori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero del residuo di un mutuo fondiario concesso ai mutuatari per l'acquisto della prima casa. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando nulli il contratto di mutuo e la fideiussione accessoria per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b. e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che il limite di finanziabilità tuteli la stabilità del sistema bancario e che la sua violazione non determini nullità del contratto, ma solo responsabilità della banca e possibili sanzioni di vigilanza. In cassazione i fideiussori hanno dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 38 t.u.b., della delibera CICR e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità, essendo posto a tutela di un interesse pubblico, dovesse comportare la nullità del mutuo fondiario e della garanzia fideiussoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità dell'art. 38, comma 2, t.u.b. non è elemento essenziale del contenuto del contratto né norma imperativa posta a presidio della sua validità, ma soltanto elemento integrativo o specificativo dell'oggetto contrattuale. Pertanto, la sua violazione non comporta nullità del mutuo né travolge automaticamente la fideiussione accessoria. La Corte ha anche escluso che si potesse ricorrere a un'operazione di riqualificazione del contratto per ricondurlo a un mutuo ordinario o ad altro tipo negoziale, perché ciò presupporrebbe proprio la corretta qualificazione del contratto come mutuo fondiario. Le spese sono state compensate in ragione della recente formazione dell'indirizzo delle Sezioni Unite. È stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    il limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto né presidio della sua validità, ma elemento integrativo dell'oggetto contrattuale

  • delibera CICR 22 aprile 1995

    richiamata come fonte attuativa del limite di finanziabilità, la cui violazione non determina nullità del contratto

  • art. 1418 c.c.

    la sua violazione non può essere invocata per ricavare la nullità del mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità

  • artt. 51 ss. d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    richiamati per indicare il quadro della vigilanza prudenziale sul sistema bancario

  • art. 53 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    richiamato per confermare che il limite di finanziabilità attiene alla vigilanza prudenziale e alle misure di controllo del rischio bancario

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario il limite di finanziabilità non integra un requisito essenziale di validità del contratto, ma una prescrizione di vigilanza prudenziale che incide sull'assetto del rapporto senza comportarne la nullità.
  • La violazione di una norma che demanda all'autorità di vigilanza la fissazione di un limite quantitativo del finanziamento non produce automaticamente la nullità del contratto, quando la norma sia finalizzata alla stabilità patrimoniale dell'intermediario e al contenimento del rischio di credito.
  • La nullità non può essere utilizzata in modo da pregiudicare proprio l'interesse protetto dalla disciplina bancaria, ove tale interesse sia la solidità del sistema e non la validità civilistica del singolo contratto.
  • Non è consentita una riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ordinario o in altro tipo negoziale solo per neutralizzare gli effetti del superamento del limite di finanziabilità, se le parti hanno inteso stipulare un contratto corrispondente al modello legale del mutuo fondiario.
  • Il mutamento giurisprudenziale relativo a norme sostanziali non legittima il ricorso al prospective overruling, istituto riferibile alle regole processuali e alla tutela dell'affidamento sulla forma degli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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