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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il g.u.p. dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente, ritenendo che la decisione sulla ricusazione dovesse spettare alla Corte di appello e che il giudice ricusato non potesse neppure procedere a un vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 38, 40 e 178 c.p.p., lamentando che il giudice ha usurpato la competenza funzionale della Corte di appello

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 40 c.p.p. attribuisca alla Corte di appello la competenza a decidere sulle istanze di ricusazione proposte contro giudici del tribunale e che l'art. 41 preveda che sia la Corte di appello a pronunciare l'eventuale inammissibilità prima dell'esame di merito. Ne consegue che il giudice ricusato non ha alcun potere autonomo di dichiarare l'inammissibilità. Anche la reiterazione di una ricusazione già precedentemente rigettata non legittima il giudice di primo grado a dichiararne l'inammissibilità; nondimeno, se la ricusazione è meramente reiterativa e i motivi erano già stati ritenuti infondati dalla Corte di appello, il processo può proseguire dinanzi al giudice ricusato e questi può anche adottare il provvedimento ultimativo. Nel caso di specie il g.u.p. ha invece dichiarato inammissibile l'istanza, violando la competenza della Corte di appello; pertanto la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio sulla ricusazione

Norme richiamate

  • art. 40 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di appello la competenza a decidere sull'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice del tribunale; il giudice ricusato non può decidere sulla ricusazione

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Prevede che la Corte di appello possa pronunciare l'eventuale inammissibilità dell'istanza di ricusazione prima di procedere all'esame nel merito

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma rilevante in materia di ricusazione e competenze, anche se la decisione si è fondamentalmente sugli artt. 40 e 41

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; collocato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente, senza che la sentenza ne ricavi un'interpretazione autonoma rispetto alla questione di competenza della Corte d'appello

  • art. 37, comma 2 cod. proc. pen. (richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale)

    La Corte costituzionale con sentenza n. 10/1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte che vietava al giudice ricusato di pronunciare la sentenza fino alla pronuncia sulla ricusazione qualora la dichiarazione fosse riproposta con gli stessi motivi; ne consegue che, se la seconda ricusazione ripropone motivi già ritenuti infondati dalla Corte di appello, il processo può proseguire e il giudice ricusato può anche adottare il provvedimento conclusivo

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla ricusazione dei giudici del tribunale spetta alla Corte di appello: il giudice ricusato non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.
  • La Corte di appello è l'organo che, prima di esaminare il merito, può pronunciare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 41 c.p.p.
  • La mera reiterazione di una ricusazione non legittima il giudice ricusato a dichiararne l'inammissibilità: la competenza rimane alla Corte di appello.
  • Se la nuova ricusazione ripropone esattamente i motivi già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte di appello, il processo può proseguire davanti al giudice ricusato e questi può anche decidere definitivamente, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.10/1996).
  • In presenza di ricusazione proposta contro un giudice di primo grado, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello per la valutazione; evitare che il giudice ricusato pronunci autonomia sulla ammissibilità salvo procedere nel merito quando sia manifesta la ripetitività dei motivi già definiti.

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