Sentenza del 18/12/2015 n. 25497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.M. aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata per gli anni 2001, 2002 e 2003 sulla propria abitazione, sostenendo che l’immobile avesse carattere rurale perché era coltivatrice diretta di un fondo situato nel confinante Comune di Sona. Dopo il rigetto dell’istanza, la Commissione tributaria provinciale di Verona aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, rilevando, tra l’altro, le dimensioni dell’abitazione (10,5 vani catastali, categoria A/3, classe 5), la distanza di 17 km dal fondo e la mancata prova dei requisiti soggettivi agricoli. L’erede ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, riguardanti i limiti dimensionali, l’asservimento al fondo e la distanza, l’onere di chiedere la riclassificazione catastale, la possibilità di riconoscere la ruralità a un immobile già censito in A/3 e la necessità della categoria D/10 per i fabbricati strumentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i cinque motivi non censuravano una distinta e autonoma ragione della sentenza regionale, secondo cui non erano stati dimostrati i requisiti soggettivi di coltivatrice diretta o imprenditrice agricola, né l’iscrizione negli appositi elenchi e l’assoggettamento agli obblighi assicurativi. Ha inoltre osservato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito quanto al quarto motivo: l’abitazione, già iscritta nel catasto edilizio urbano prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1992, non poteva beneficiare dell’esenzione per ruralità, poiché non era un fabbricato strumentale e, prima del D.L. n. 557 del 1993, non risultava una costruzione rurale iscritta al catasto terreni e priva di reddito autonomo. La Corte ha condannato G.F. a rifondere al Comune di Verona le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2
Coordinando le due norme, emerge che il Legislatore, mantenendosi nel solco di una tradizione risalente, ha voluto escludere l'assoggettamento all'imposta di quelle costruzioni rurali che in allora venivano iscritte nel catasto terreni in quanto non produttive di reddito autonomo distinto da quello del fondo cui inerivano per essere asservite allo stesso o appartenere al proprietario di esso.
Ai fini ICI, il presupposto è il possesso degli immobili che rientrano nella nozione legale di fabbricato, ossia unità iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. La Corte ricostruisce l’esclusione storica delle costruzioni rurali iscritte al catasto terreni perché prive di reddito autonomo rispetto al fondo.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2
Anche dopo tale iscrizione, però, le costruzioni rurali che prima non erano iscritte in catasto avrebbero potuto continuare a godere dei benefici fiscali della ruralità semprechè venissero rispettate le condizioni elencate nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
L’iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano non esclude di per sé il mantenimento dei benefici fiscali, ma le condizioni di ruralità previste dalla legge devono essere rispettate. Nel caso concreto, la regola non consentiva l’esenzione all’abitazione già censita in catasto urbano prima del D.Lgs. n. 504 del 1992.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29
E' stato, così, introdotto il comma 3 bis al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e, mentre la previgente normativa concernente i presupposti elencati nell'art. 9 continuava ad essere applicabile per i fabbricati adibiti ad abitazione, agli altri fabbricati doveva riconoscersi carattere rurale purchè fossero strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 ovvero destinate all'agriturismo od alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
La disciplina distingue gli immobili abitativi dai fabbricati strumentali: per questi ultimi la ruralità dipende dalla strumentalità alle attività agricole contemplate dalla norma o dalle specifiche destinazioni indicate. La distinzione non trasforma però un’abitazione in fabbricato strumentale.
L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11
requisiti che, in ogni caso andavano dimostrati mediante l'iscrizione negli appositi elenchi comunali di cui alla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11 e dimostrare, altresì, di essere soggetta al corrispondente obbligo delle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. Anche quest'ultima condizione non era stata comprovata.
Nel ragionamento della CTR, la qualifica agricola rilevante per il beneficio richiedeva prova dell’iscrizione negli elenchi comunali e dell’assoggettamento ai corrispondenti obblighi assicurativi. La Cassazione ha ritenuto questa statuizione autonoma e non censurata, senza riesaminarne nel merito i presupposti.
Massime di principio
- Se una decisione è sorretta da più ragioni autonome, ciascuna sufficiente da sola a giustificarne l’esito, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico: lasciarne anche una non impugnata può comportare l’inammissibilità, perché la decisione resta comunque sostenuta dalla ragione non censurata.
- Per domandare benefici fiscali legati alla ruralità non basta dimostrare una generica relazione tra proprietario e attività agricola: occorre provare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina applicabile.
- La disciplina distingue le abitazioni rurali dai fabbricati strumentali all’attività agricola. La ruralità strumentale dipende dalla funzione effettiva del fabbricato; non si applica automaticamente a un immobile adibito ad abitazione.
- La classificazione catastale e la storia dell’iscrizione dell’immobile sono rilevanti per individuare il regime fiscale: nel caso deciso, l’abitazione già censita al catasto urbano prima del D.Lgs. n. 504 del 1992 non ha ottenuto l’esenzione, non essendo una costruzione rurale allora iscritta al catasto terreni e priva di reddito autonomo.
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