Cassazione Penale, Sentenza n. 27156/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna della Corte di Appello di Venezia (12/02/2020) e della Corte di Appello di Bologna (15/05/2023). Il Tribunale di Ferrara aveva respinto l'istanza ritenendo che non emergesse un'originaria unicità di disegno criminoso: l'omogeneità degli illeciti non era sufficiente a dimostrare che i reati successivi fossero stati programmati fin dalla commissione del primo, mancando indicatori concreti quali contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione degli illeciti. Bosetto ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati al momento del primo fatto) e ha ritenuto che il Tribunale di Ferrara avesse motivato compiutamente l'esclusione del vincolo. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha assolto all'onere di allegare elementi specifici e concreti e che una rivalutazione dei fatti sarebbe un'inammissibile verifica di merito in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale criterio procedurale per il riesame dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; interpretata nel senso che il riconoscimento richiede l'accertamento di concreti indicatori fattuali e che l'onere di fornire elementi specifici spetta al ricorrente.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Principio richiamato che stabilisce i criteri per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta e necessità che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580)
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580
Ribadito il principio secondo cui il mero riferimento alla contiguità cronologica e all'identità dei titoli di reato non è sufficiente a provare un progetto criminoso unitario; tali indici possono indicare piuttosto un'abitualità criminosa.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione è necessario fornire elementi specifici e concreti che dimostrino una programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento del primo fatto.
- L'omogeneità degli illeciti e la mera contiguità cronologica non sono di per sé sufficienti a caratterizzare la continuazione; vanno valutati insieme altri indicatori (modalità, sistema, contiguità spazio-temporale, cause e abitudini di vita).
- La valutazione sulla sussistenza del vincolo della continuazione è in gran parte questione di fatto: la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione per una rivalutazione meramente fattuale in sede di legittimità, salvo vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione.
- L'onere probatorio grava sul condannato che invoca il reato continuato: senza allegazioni e prove concrete l'istanza è destinata a essere rigettata.
- Se il giudice dell'esecuzione motiva compiutamente l'esclusione della continuazione, la richiesta di riesame da parte del ricorrente dovrà dimostrare errori di diritto o palese illogicità per essere accolta in Cassazione.
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