Cassazione Penale, Sentenza n. 28323/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: (1) omessa pronuncia o errata valutazione da parte della Corte d'appello delle deduzioni difensive riguardanti la possibile diminuita capacità di intendere e volere per uso ripetuto di sostanze stupefacenti (profilo dell'imputabilita' e, in via subordinata, del dolo); (2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 625-bis c.p., perche' il ricorrente avrebbe fornito un contributo determinante all'individuazione dei coimputati; (3) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio per presunta applicazione della disciplina piu' afflittiva dell'art. 624-bis c.p. nella versione successiva alla consumazione dei fatti, anziche' la previgente e meno afflittiva.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Sul primo motivo ha ritenuto che le deduzioni difensive, per come formulate, prospettavano sostanzialmente profili di imputabilita' (capacita' di intendere e volere) e non un'effettiva assenza di coscienza e volonta' rispetto al fatto; inoltre le allegazioni erano generiche e di carattere meramente astratto. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura: la confessione del ricorrente e' stata valutata dai giudici di merito come meramente confermativa rispetto agli elementi di polizia giudiziaria gia' emersi, e la valutazione sull'effettiva utilita' concreta della collaborazione ai fini dell'individuazione dei complici e' questione di fatto che in Cassazione non e' sindacabile se non per manifesta illogicita' o contraddittorieta'. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla normativa applicabile, osservando che nulla indica che la Corte territoriale abbia applicato la disciplina piu' afflittiva introdotta dalla legge n. 103/2017 e che l'erroneo riferimento al 'minimo edittale' fosse irrilevante; la quantificazione della pena e' stata confermata. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Prevede una riduzione di pena per chi, prima del giudizio, consente concretamente l'individuazione di correi o dei ricettatori; la Corte ha richiamato il carattere di fatto della verifica dell'effettiva utilita' della collaborazione, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicita' o contraddittorieta'.
Norma relativa al furto pluriaggravato; la questione riguardava quale versione normativa (ante o post legge n.103/2017) dovesse applicarsi. La Corte ha ritenuto che nulla dimostra l'applicazione della disciplina piu' afflittiva e che il riferimento al minimo edittale da solo non comporta l'erronea applicazione della legge nel tempo.
art. 625 cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha valutato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti contestate, ritenendo congrua la equivalenza operata dai giudici di merito nella determinazione della pena, anche tenuto conto del rito e dei precedenti.
Richiamata come riferimento alla disciplina piu' afflittiva intervenuta su talune fattispecie; la Corte ha sottolineato che la mera contestazione circa l'applicazione della normativa piu' recente non e' sufficiente senza elementi che dimostrino che quella disciplina sia stata effettivamente applicata.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv. 254855
Richiamata per l'indicazione che l'accertamento dell'utilita' concreta della collaborazione ai fini dell'art. 625-bis e' valutazione di fatto, la cui motivazione e' sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicita' o contraddittorieta'.
Massime di principio
- Le questioni di fatto e di valutazione sulla concretezza e utilita' di una collaborazione (es. per l'applicazione dell'art. 625-bis) sono in via principale di competenza dei giudici di merito e in Cassazione sono sindacabili solo se emergono manifeste illogicita' o contraddittorieta'.
- Quando si allega una diminuita capacita' di intendere e volere per uso di sostanze stupefacenti e' necessario formulare deduzioni specifiche e circostanziate, con eventuali elementi probatori medico-psichiatrici: affermazioni generiche o astratte rischiano di essere valutate come insufficienti o ricondotte a profili di imputabilita' distinguibili dal dolo.
- Il richiamo alla applicazione della normativa piu' favorevole nel tempo (tempus regit actum) richiede che sia chiaramente dimostrato quale fosse la normativa vigente al momento della consumazione e che la decisione del giudice abbia effettivamente applicato una disciplina diversa; mere considerazioni sul 'minimo edittale' non sono decisive.
- In sede di Cassazione il giudizio sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti resta soggetto a un limite di sindacabilita': vanno indicate ragioni di illogicita' o incompletezza della motivazione per ottenere successo.
- Per una difesa efficace in casi analoghi e' consigliabile documentare le allegazioni (esami tossicologici, consulenze psichiatriche, elementi concreti di collaborazione) e circoscrivere chiaramente gli elementi di diritto contestati rispetto a quelli di fatto, perche' la Suprema Corte non riforma valutazioni probatorie ordinarie se non per vizi manifesti.
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