Cassazione Penale, Ordinanza n. 11072/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in appello del tentativo aggravato di furto in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha contestato la valutazione degli elementi probatori, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova della sua identificazione quale autore del fatto e, più in generale, che l'affermazione di responsabilità penale fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un'effettiva analisi critica della sentenza impugnata e senza puntuali ragioni di diritto correlate alla motivazione della decisione. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo sufficiente, logico e congruo sulla responsabilità, valorizzando le dichiarazioni del testimone oculare, la loro coerenza con gli altri elementi di prova e l'assenza di una spiegazione alternativa plausibile fornita dall'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che le doglianze si confrontassero adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta immune da vizi di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di ricorso inammissibile e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non esclusa, la condanna comprende il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
I principi sull'essenziale contenuto dell'atto di impugnazione, enunciati in tema di appello, sono stati ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità del ricorso quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata; in mancanza, è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando la sentenza impugnata presenti una motivazione sufficiente, logica e congrua, specie se abbia affrontato attendibilità delle fonti dichiarative, coerenza con gli altri elementi probatori e assenza di spiegazioni alternative plausibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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