Cassazione Civile, Ordinanza n. 19219/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva promosso ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dal proprio assistito il pagamento dei compensi maturati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato contro il medesimo assistito. Il Tribunale adito in primo grado si era dichiarato incompetente in favore di altro ufficio giudiziario; riassunta la causa, il Tribunale competente aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando i compensi per la fase di studio e introduttiva, ma escludendo la fase istruttoria sul rilievo che l'attività svolta non fosse idonea a integrare quella fase, e ritenendo inoltre non domandati i compensi per la fase conclusionale perché il mandato era stato revocato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con tre motivi: (1) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il tribunale negato il compenso per la fase istruttoria considerando solo il deposito della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e trascurando ulteriori attività istruttorie svolte; (2) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. delle circostanze relative a tali ulteriori attività documentate in giudizio; (3) violazione degli artt. 112, 132, 156, comma 2, e 161, comma 1, c.p.c. per mancata riproduzione nel dispositivo della statuizione sugli interessi, pur riconosciuti in motivazione sulla somma liquidata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ristretto la fase istruttoria alla sola terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e avesse omesso di considerare la documentazione prodotta e le ulteriori attività processuali svolte dal difensore, attività che l'art. 4 d.m. 55/2014 ricomprende nella fase istruttoria quando effettivamente svolta. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la mancata ripetizione nel dispositivo degli interessi, già riconosciuti in motivazione, integra un mero errore materiale/emissione materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non una nullità o omessa pronuncia. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
fase istruttoria e criteri di liquidazione del compenso
La fase istruttoria non si esaurisce nel solo deposito della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma comprende un insieme ampio di attività difensive e istruttorie; il compenso va liquidato quando la fase sia stata effettivamente svolta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di censurare la violazione o falsa applicazione della norma sul criterio di liquidazione dei compensi professionali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per l'omesso esame di circostanze fattuali rilevanti relative alle attività svolte nella fase istruttoria.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il tema degli interessi era stato deciso in motivazione, ma non riprodotto nel dispositivo per mero errore materiale.
La mancata ripetizione nel dispositivo di una statuizione già espressa in motivazione non integra, di per sé, nullità della decisione se il testo consente di ricostruire l'errore materiale.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Non ricorre nullità quando la difformità tra motivazione e dispositivo è riconducibile a mero errore materiale.
La correzione dell'errore materiale non trasforma il vizio in nullità della sentenza o dell'ordinanza.
Il rimedio corretto per l'omissione materiale del dispositivo è il procedimento di correzione degli errori materiali, proponibile anche se pendente il ricorso per cassazione.
Le memorie ex art. 183, comma 6, non esauriscono necessariamente l'intera fase istruttoria ai fini della liquidazione del compenso.
È richiamato come sede di ulteriore attività difensiva e istruttoria rilevante ai fini della fase.
Richiamato come oggetto di istanza nel giudizio presupposto, a conferma dell'attività istruttoria svolta.
Richiamato come oggetto di istanza nel giudizio presupposto e come provvedimento esaminato dal difensore.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, la fase istruttoria va valutata in concreto e comprende tutte le attività difensive e istruttorie effettivamente svolte, non solo il deposito della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
- La complessità della fase istruttoria può risultare da plurime memorie, richieste istruttorie, attività connesse ai provvedimenti del giudice, esame di documenti e provvedimenti, partecipazione alle udienze e ulteriori adempimenti processuali.
- Se il giudice di merito omette di considerare attività documentate e rilevanti ai fini della fase processuale, la liquidazione del compenso professionale è censurabile per violazione dei criteri normativi di determinazione del compenso e per omesso esame di fatti decisivi.
- La mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione già contenuta nella motivazione, quando il contenuto decisorio sia chiaramente desumibile dal provvedimento, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e non un vizio di omessa pronuncia o nullità.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali resta esperibile anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione, poiché la Corte di cassazione non è giudice della correzione materiale del provvedimento di merito.
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