Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07329/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25/03/2025. Il testo dell'ordinanza indica che il primo motivo riproponeva in modo generico censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, relative all'affermazione di responsabilità per l'offensività di espressioni pubblicamente pronunciate dinanzi a un bar. Il secondo motivo censurava l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, richiamando la valutazione di gravità complessiva della condotta ostativa al beneficio. Dal testo non emerge con precisione il reato contestato, ma emerge che il fatto riguardava espressioni offensive pronunciate in pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata fondata sulla genericità del primo motivo, meramente riproduttivo di censure già disattese, e sulla manifesta infondatezza del secondo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ritenuto ostacolato dalla gravità complessiva della condotta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della gravità complessiva della condotta contestata, valutata come ostativa al riconoscimento del beneficio.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, in modo generico, censure già esaminate e disattese con argomenti giuridici adeguati dal giudice di merito.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere respinta quando la complessiva gravità della condotta risulti incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
  • In sede di legittimità, la critica al giudizio di responsabilità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze non consente il sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.