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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38142/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per i reati di corruzione propria e impropria contestati a Naccarato, già dirigente del Comune di Tremestieri Etneo sino al 2020. Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione circa la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che la valutazione non ha tenuto conto in modo adeguato della risalenza dei fatti, delle dimissioni dall'incarico dirigenziale e della sospensione dal servizio; 2) vizio di motivazione sulla mancata adozione di misure cautelari meno afflittive e sulla proporzionalità della misura detentiva rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

La corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha richiamato il principio secondo cui la sospensione o le dimissioni non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione per reati contro la pubblica amministrazione, ma ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione apodittica e generica: il Tribunale non ha indicato elementi concreti che dimostrassero la capacità dell'indagato di condizionare l'amministrazione una volta dismesso l'incarico e allontanato dal servizio, né ha valutato adeguatamente il notevole intervallo temporale (circa quattro anni) tra i fatti contestati (fino al 2020) e l'intervento cautelare. Per tali vizi la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c)

    Il tempo trascorso dalla commissione del reato va valutato dal giudice nella misura in cui incide sulla pericolosità attuale dell'indagato: a maggiore distanza temporale corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari e il giudice deve motivare il rapporto tra pericolosità e tempo intercorso.

  • Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò

    Conferma che la sospensione o la cessazione del rapporto di servizio non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione nei reati contro la pubblica amministrazione, ma richiedono una motivazione adeguata sulla mancata rilevanza di tali elementi.

  • Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli

    Sottolinea la necessità di argomentare concretamente perché la perdita dell'incarico o la separazione dal servizio non incidano sulle potenziali capacità di reiterazione del soggetto.

  • Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni

    Richiama il principio per cui l'elemento temporale e le concrete circostanze personali e ambientali devono essere valorizzati nel giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari.

  • Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi

    Afferma che il giudice deve motivare la valutazione della pericolosità in proporzione al tempo trascorso dalla commissione del reato, poiché l'intervallo temporale tende a ridurre le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La sola sospensione o le dimissioni dall'incarico dirigenziale non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve motivare perché tali fatti non incidono sulla pericolosità attuale.
  • La motivazione del giudice deve contenere elementi concreti e specifici che colleghino la condotta passata all'attuale capacità di influenzare l'amministrazione o di reiterare reati.
  • Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti è un fattore decisivo: più è lungo l'intervallo, maggiore è il carico argomentativo a favore dell'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Il rifiuto di misure meno afflittive va giustificato con considerazioni concrete sulla loro inadeguatezza rispetto al pericolo attuale; non sono sufficienti affermazioni generiche o congetturali.
  • In casi analoghi conviene documentare elementi che evidenzino la permanenza di rapporti o di poteri di influenza dell'indagato (contatti con funzionari, ruoli informali, disponibilità di risorse) se si ritiene sussistente il pericolo di reiterazione.
  • In presenza di lunga distanza temporale dai fatti contestati, la difesa può ottenere la sostituzione della misura preparando una ricostruzione cronologica e di prova che dimostri l'attenuazione del rischio (assenza di attività illecite recenti, perdita di ruolo, concreto allontanamento dall'amministrazione).
  • Il giudice di merito che conferma misure cautelari deve indicare specifici elementi fattuali che giustifichino la persistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura rispetto alle stesse.

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