Cassazione Penale, Sentenza n. 38142/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per i reati di corruzione propria e impropria contestati a Naccarato, già dirigente del Comune di Tremestieri Etneo sino al 2020. Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione circa la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che la valutazione non ha tenuto conto in modo adeguato della risalenza dei fatti, delle dimissioni dall'incarico dirigenziale e della sospensione dal servizio; 2) vizio di motivazione sulla mancata adozione di misure cautelari meno afflittive e sulla proporzionalità della misura detentiva rispetto alle esigenze cautelari.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha richiamato il principio secondo cui la sospensione o le dimissioni non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione per reati contro la pubblica amministrazione, ma ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione apodittica e generica: il Tribunale non ha indicato elementi concreti che dimostrassero la capacità dell'indagato di condizionare l'amministrazione una volta dismesso l'incarico e allontanato dal servizio, né ha valutato adeguatamente il notevole intervallo temporale (circa quattro anni) tra i fatti contestati (fino al 2020) e l'intervento cautelare. Per tali vizi la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c)
Il tempo trascorso dalla commissione del reato va valutato dal giudice nella misura in cui incide sulla pericolosità attuale dell'indagato: a maggiore distanza temporale corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari e il giudice deve motivare il rapporto tra pericolosità e tempo intercorso.
Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò
Conferma che la sospensione o la cessazione del rapporto di servizio non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione nei reati contro la pubblica amministrazione, ma richiedono una motivazione adeguata sulla mancata rilevanza di tali elementi.
Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli
Sottolinea la necessità di argomentare concretamente perché la perdita dell'incarico o la separazione dal servizio non incidano sulle potenziali capacità di reiterazione del soggetto.
Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni
Richiama il principio per cui l'elemento temporale e le concrete circostanze personali e ambientali devono essere valorizzati nel giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari.
Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi
Afferma che il giudice deve motivare la valutazione della pericolosità in proporzione al tempo trascorso dalla commissione del reato, poiché l'intervallo temporale tende a ridurre le esigenze cautelari.
Massime di principio
- La sola sospensione o le dimissioni dall'incarico dirigenziale non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve motivare perché tali fatti non incidono sulla pericolosità attuale.
- La motivazione del giudice deve contenere elementi concreti e specifici che colleghino la condotta passata all'attuale capacità di influenzare l'amministrazione o di reiterare reati.
- Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti è un fattore decisivo: più è lungo l'intervallo, maggiore è il carico argomentativo a favore dell'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Il rifiuto di misure meno afflittive va giustificato con considerazioni concrete sulla loro inadeguatezza rispetto al pericolo attuale; non sono sufficienti affermazioni generiche o congetturali.
- In casi analoghi conviene documentare elementi che evidenzino la permanenza di rapporti o di poteri di influenza dell'indagato (contatti con funzionari, ruoli informali, disponibilità di risorse) se si ritiene sussistente il pericolo di reiterazione.
- In presenza di lunga distanza temporale dai fatti contestati, la difesa può ottenere la sostituzione della misura preparando una ricostruzione cronologica e di prova che dimostri l'attenuazione del rischio (assenza di attività illecite recenti, perdita di ruolo, concreto allontanamento dall'amministrazione).
- Il giudice di merito che conferma misure cautelari deve indicare specifici elementi fattuali che giustifichino la persistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura rispetto alle stesse.
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