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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08848/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per furto in abitazione già confermata in appello; la censura riguardava esclusivamente la mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e non ha inciso sull'affermazione di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo in fatto e corretto in diritto sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 545-bis c.p.p.; il ricorrente non si è confrontato effettivamente con tale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    La Corte ritiene congrua e corretta la motivazione della sentenza di appello che ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione; il ricorso è inammissibile perché non si confronta con tale ratio decidendi.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico una motivazione di merito senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La doglianza è priva di specificità quando non replica alle argomentazioni con cui il giudice di appello ha escluso i presupposti di applicazione di una determinata norma processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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