Cassazione Penale, Ordinanza n. 30935/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito nel suo assetto essenziale. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la condanna per furto aggravato e riconoscendo loro l'attenuante del risarcimento del danno; alla sola imputata donna era stata inoltre riconosciuta l'attenuante ex art. 625-bis c.p. I ricorsi censuravano: per un imputato e per l'imputata, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; per il secondo imputato, anche la determinazione della pena; per l'imputata, altresì, la misura della diminuzione di pena conseguente all'attenuante riconosciuta. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a ottenere un nuovo apprezzamento di merito su valutazioni discrezionali del giudice, sufficientemente motivate e non illogiche.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, oggetto della condanna di merito.
Aggravante contestata e ritenuta in sentenza di merito, riferita alla condotta di furto aggravato.
Riconosce l'attenuante del risarcimento del danno, applicata in appello agli imputati.
Attenuante riconosciuta in appello alla sola imputata Bevilacqua Vincenzina.
Richiamato come criterio per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la graduazione della pena e per la valutazione della sua congruità.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti rilevanti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non quando sia frutto di mero arbitrio, ragionamento illogico o motivazione del tutto insufficiente.
- Anche la misura della diminuzione di pena conseguente a un'attenuante può essere motivata in modo sintetico, mediante richiamo alla congruità della sanzione, senza necessità di una analitica esplicitazione aritmetica.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito su circostanze attenuanti o trattamento sanzionatorio, in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
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