Cassazione Penale, Sentenza n. 27173/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il decreto di sequestro probatorio di 21 oggetti preziosi per il reato di riciclaggio. Contestano: 1) nullità del decreto per mancanza del verbale di esecuzione del sequestro; 2) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese da Palmiotto (CNR 21/12/2024) come elemento decisivo per il fumus commissi delicti, dato che tali dichiarazioni sarebbero incongruenti o smentite da documenti prodotti in sede di riesame; 3) omessa o insufficiente motivazione circa la finalità probatoria del sequestro e la necessità del mantenimento del vincolo reale.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili perché i motivi sono in parte generici, in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati. Sul primo motivo: non era necessario un nuovo verbale di esecuzione poiché un precedente sequestro preventivo era ancora in corso e i beni non erano stati restituiti, sicché il successivo sequestro probatorio si è sovrapposto senza esigenza di nuova verbalizzazione. Sul secondo motivo: anche escludendo le dichiarazioni della Palmiotto, permanevano gravi indizi (mancata annotazione dei preziosi nel registro obbligatorio, assenza dell'indicazione del cliente e delle modalità di pagamento) idonei a fondare il fumus commissi delicti; inoltre in cassazione l'eccepente deve indicare con precisione quali atti sono inutilizzabili e dimostrarne l'incidenza decisiva sul compendio indiziario, pena l'inammissibilità per genericità. Sul terzo motivo: il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata circa l'esigenza probatoria (fascicolo fotografico, schede descrittive, verifiche banca dati); inoltre l'art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione per i riesami alle sole violazioni di legge, non ai vizi logici della motivazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (non per i vizi logici della motivazione).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi non consentiti in cassazione (vizi logici della motivazione non saranno esaminati quando la norma di cui all'art.325 limita il sindacato).
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416
Principio secondo cui chi deduce inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne la incidenza sul compendio indiziario, pena l'inammissibilità per genericità.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 (Calabrese)
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011
Sul tema della prova di resistenza: se l'elemento illegittimo viene espunto, il ricorrente deve dimostrare che le residue risultanze non sono sufficienti a mantenere lo stesso convincimento.
Giurisprudenza: Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010 (Angelini) e Sez.U, n. 5876 del 2004 (Bevilacqua)
Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua
Conferma il principio limitativo del sindacato di cassazione sulle ordinanze di riesame, richiamando la necessità di violazioni di legge per l'ammissibilità.
Giurisprudenza: Sez.U. n.25932 del 2008 (Ivanov)
Sez.U. n. 25932 del 2008, Ivanov
I vizi della motivazione rilevanti in cassazione sono quelli così gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame relative a misure reali, è ammessa solo la censura per violazione di legge: non saranno esaminati i meri vizi logici o di merito della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto carente o priva dei requisiti minimi.
- Se si contesta l'inutilizzabilità di atti o dichiarazioni, il ricorrente deve indicare puntualmente quali atti sono viziati e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complesso indiziario (occorre spiegare la 'prova di resistenza'). Motivi generici o aspecifici determinano l'inammissibilità.
- Non è sempre necessaria la redazione di un nuovo verbale di esecuzione quando un precedente sequestro è ancora in corso e i beni sono trattenuti; la sovrapposizione di un successivo decreto probatorio può non richiedere una nuova verbalizzazione se non è intervenuta restituzione.
- La presenza di elementi indiziari autonomi (es. mancata annotazione nel registro obbligatorio, assenza di indicazione cliente o modalità di pagamento) può giustificare il fumus commissi delicti anche in mancanza o eliminazione di dichiarazioni rese dall'indagato.
- Per impugnare con successo la motivazione circa la finalità probatoria del sequestro è necessario dimostrare che la motivazione sia radicalmente incompleta o contraddittoria nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
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