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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5724/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione contestava l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 18/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marchio contro la sentenza del Tribunale del 13/02/2024 (condanna per tentata estorsione aggravata ed estorsione continuata). La Corte d'appello aveva ritenuto mancante, nell'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter e dell'art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p. La difesa ha sostenuto che l'elezione di domicilio era stata effettuata nel corso del procedimento (interrogatorio di garanzia del 24/11/2022) e che, avendo l'imputato partecipato alle udienze, non poteva applicarsi la disciplina relativa al processo tenuto in absentia; ha inoltre richiamato pronunce della giurisprudenza e depositato motivi aggiunti richiedendo l'attenzione sulla procura allegata contenente un indirizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (trattandosi di appello proposto prima del 24/08/2024) e ha richiamato l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 24/10/2024 secondo cui è necessario che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello non conteneva tale richiamo né un'elezione di domicilio valida: risultava solo una nomina di difensore con indicazione di un indirizzo, non una richiesta di elezione. La precisazione successiva nel ricorso in cassazione circa l'elezione di domicilio resa in udienza è risultata inammissibile ai fini dell'appello perché non era contenuta nell'atto di impugnazione né in un documento allegato a esso. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (per colpa nella proposizione del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, ai ricorsi (appelli) proposti prima del 24/08/2024 e ha interpretato la previsione secondo l'indicazione provvisoria delle Sezioni Unite: è richiesto il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo per consentire la notificazione

  • art. 591 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) e comma 1-quater

    L'art. 591 è stato richiamato in relazione ai requisiti della notificazione e all'irrilevanza dell'istituto del comma 1-quater quando il processo si è svolto con l'imputato dichiarato assente in difetto delle condizioni di cui all'art. 420-bis

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Il processo era stato svolto in assenza apparente dell'imputato per effetto della dichiarazione di assenza in udienza: in tal caso non si applica la disciplina prevista dall'art. 581, comma 1-quater

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dei termini per la richiesta di trattazione orale: la richiesta depositata oltre il termine previsto non è stata accolta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se la inammissibilità dipende da colpa del ricorrente, può esser disposta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza e pronunce citate

    Sez. 2, sent. n. 8014/11.01.2024; Sez. 5, n. 30589/20.06.2024; Informazione provvisoria Sezioni Unite 24/10/2024; Corte Cost. n.186/13.06.2000

    La Corte ha richiamato precedenti che delineano l'interpretazione dei requisiti di elezione di domicilio e l'applicabilità delle norme in caso di processo con imputato dichiarato assente; in particolare le Sezioni Unite hanno precisato (provvisoriamente) l'onere di richiamo espresso nell'impugnazione

Massime di principio

  • Per rendere ammissibile un impugnazione quando è richiesta una dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581 comma 1-ter), l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/elezione e indicare la sua collocazione nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata identificazione del luogo per la notificazione
  • Una elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento vale solo se l'impugnazione la richiama espressamente o se è allegato all'impugnazione il documento che la prova; non è sufficiente allegare documenti non attestanti formalmente l'elezione o indicare soltanto un indirizzo generico nella procura
  • Se il processo è stato svolto con dichiarazione di assenza dell'imputato (art. 420-bis), non si applica la disciplina favorevole prevista dall'art. 581 comma 1-quater; occorre quindi rispettare i requisiti ordinari di notificazione per l'impugnazione
  • Le richieste procedurali (es. trattazione orale) devono essere presentate nei termini stabiliti: tardività può comportare rigetto della richiesta
  • La proposizione negligente di un ricorso che determini l'inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

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